# REGOLAMENTO (CE) N. 54/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2008

concernente il rilascio nel 2008 di titoli di importazione per conserve di funghi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli da parte di importatori tradizionali e/o nuovi importatori tra il 2 e l'8 gennaio 2008, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi [^3] , superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina e di altri paesi.

**(2)** È pertanto necessario stabilire in che misura sia possibile soddisfare le domande di titoli trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione presentate a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1979/2006 tra il 2 e l'8 gennaio 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 16 gennaio 2008 sono soddisfatte secondo le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_368_R_TOC) .

| Cina | Paesi terzi diversi dalla Cina |  |
| --- | --- | --- |
| —: Importatori tradizionali [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1979/2006] | 57,252161 % | 100 % |
| —: Nuovi importatori [articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1979/2006] | 4,299465 % | — |
| «—»: : — alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo. |  |  |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: .