# REGOLAMENTO (CE) N. 58/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 712/2007 relativo all’apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 712/2007 della Commissione [^2] ha aperto gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di cereali detenuti dagli organismi di intervento degli Stati membri. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, la presentazione delle offerte da parte degli operatori deve essere accompagnata da una cauzione di 10 EUR per tonnellata, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento [^3] .

**(2)** I prezzi dei cereali sul mercato comunitario hanno registrato in generale un rialzo spettacolare dall’inizio della campagna 2007/2008. Questo rialzo non è tuttavia costante e si osservano fluttuazioni considerevoli di tali prezzi, così che si è prodotto un divario, a volte molto consistente, fra i prezzi al ribasso sul mercato comunitario e il prezzo al quale i prodotti sono venduti nell’ambito delle gare in uscita dalle scorte di intervento. A motivo di questi divari, si constata che alcune partite aggiudicate non sono ritirate dagli operatori beneficiari delle gare. La cauzione di 10 EUR per tonnellata attualmente fissata non risulta quindi sufficiente a garantire il ritiro di tali partite. Per evitare questa situazione e permettere l’efficace funzionamento della gara disciplinata dal regolamento (CE) n. 712/2007, è opportuno aumentare tale cauzione.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 712/2007.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 712/2007 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 Le vendite di cui all’articolo 1 avvengono alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga all’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del suddetto regolamento, la cauzione per l’offerta è fissata a 25 EUR per tonnellata.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 163 del 23.6.2007, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_163_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1227/2007 ( [GU L 277 del 20.10.2007, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_277_R_TOC) ).

[^3] [GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 367/2007 ( [GU L 91 del 31.3.2007, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_091_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1227/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 367/2007 ().