# REGOLAMENTO (CE) N. 67/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 3199/93 relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell’alcole ai fini dell’esenzione dall’accisa

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche [^1] , in particolare l’articolo 27, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione [^2] prevede che i denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell’alcole, conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, siano descritti nell’allegato del regolamento in questione.

**(2)** A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri devono esentare dall’accisa l’alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo.

**(3)** La Bulgaria e la Romania hanno comunicato i denaturanti che intendono utilizzare.

**(4)** La Commissione ha trasmesso le suddette comunicazioni agli altri Stati membri il 1 o gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e il 9 gennaio 2007 nel caso della Romania.

**(5)** Sono pervenute obiezioni relative ai requisiti notificati. È stata pertanto debitamente seguita la procedura di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 92/83/CEE, e i requisiti comunicati dalla Bulgaria e dalla Romania andranno inclusi nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 3199/93 va pertanto modificato di conseguenza.

**(7)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2008. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_316_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2005.

[^2] [GU L 288 del 23.11.1993, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_288_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2023/2005 ( [GU L 326 del 13.12.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_326_R_TOC) ).

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 3199/93 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Bulgaria Per la completa denaturazione dell’alcole etilico, le seguenti sostanze nei quantitativi citati sono addizionate a 100 litri di alcole etilico con un effettivo tenore alcolico minimo di 90 % vol.: — 5 litri di metiletilchetone, — 2 litri di alcole isopropile, — 0,2 grammi di blu di metilene. Romania Per ettolitro di alcole puro: — 1 grammo di benzoato di denatonio, — 2 litri di metiletilchetone (butanone), e — 0,2 grammi di blu di metilene.»

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2005.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2023/2005 ().