# REGOLAMENTO (CE) N. 75/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1207/2001 sulle procedure destinate a facilitare il rilascio o la compilazione nella Comunità di prove dell'origine e la concessione della qualifica di esportatore autorizzato previsti dalle disposizioni sugli scambi preferenziali tra la Comunità europea e alcuni paesi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1207/2001 [^1] contiene disposizioni volte a garantire il rilascio o la compilazione corretti di prove dell'origine in relazione alle esportazioni di prodotti dalla Comunità nel contesto delle sue relazioni commerciali preferenziali con taluni paesi terzi.

**(2)** Gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbero essere modificati per garantire l'indicazione corretta dell'origine dei materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare prodotti originari.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 1207/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1207/2001 è modificato come segue:

1) L'allegato III è sostituito dal testo figurante nell'allegato I del presente regolamento.

2) L'allegato IV è sostituito dal testo figurante nell'allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Le dichiarazioni del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano efficaci.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 165 del 21.6.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_165_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/2006 ( [GU L 300 del 31.10.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_300_R_TOC) ).

«ALLEGATO III Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte. Testo di immagine DICHIARAZIONE Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che: 1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale: Descrizione delle merci fornite ( 1 ) Descrizione dei materiali non originari utilizzati Codice SA dei materiali non originari utilizzati ( 2 ) Valore dei materiali non originari utilizzati ( 3 ) Totale: 2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di … ( 4 ) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con … ( 5 ), e dichiara: ( 6 ) cumulo applicato con … (nome del paese/dei paesi) cumulo non applicato Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa: … ( 7 ) … ( 8 ) … ( 9 ) ( 1 ) Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente. Esempio: Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato. ( 2 ) Da compilare se necessario. Esempio: Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto “filati” come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti. Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare “barre di ferro” nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4. ( 3 ) Per “valore” si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità. Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1. ( 4 ) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali. ( 5 ) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. ( 6 ) Da compilare se necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto di relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine. ( 7 ) Luogo e data. ( 8 ) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società. ( 9 ) Firma.»

«ALLEGATO IV Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note, tuttavia, non devono essere riprodotte. Testo di immagine DICHIARAZIONE Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a … ( 1 ), dichiara che: 1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale: Descrizione delle merci fornite ( 2 ) Descrizione dei materiali non originari utilizzati Codice SA dei materiali non originari utilizzati ( 3 ) Valore dei materiali non originari utilizzati ( 4 ) Totale: 2. Tutti gli altri materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari di … ( 5 ) e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con … ( 6 ), e dichiara ( 7 ): cumulo applicato con … (nome del paese/dei paesi) cumulo non applicato La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal … al … ( 8 ). Si impegna a informare immediatamente … della perdita di validità della presente dichiarazione. Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa: … ( 9 ) … ( 10 ) … ( 11 ). ( 1 ) Nome e indirizzo del cliente. ( 2 ) Se la fattura, la bolla di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente. Esempio: Il documento si riferisce a diversi modelli di motore elettrico classificati alla voce 8501 da utilizzare nella produzione di lavatrici classificate alla voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori variano a seconda dei modelli. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato. ( 3 ) Da compilare se necessario. Esempio: Le norme per gli indumenti ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto “filati” come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti. Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare “barre di ferro” nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4. ( 4 ) Per “valore” si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità. Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1. ( 5 ) La Comunità, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originari i materiali. ( 6 ) Paese, gruppo di paesi o territorio interessato. ( 7 ) Da compilare se necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi di cui agli articoli 3 e 4 del pertinente protocollo sull'origine con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine. ( 8 ) Indicare le date. Il periodo non dovrebbe superare i 12 mesi. ( 9 ) Luogo e data. ( 10 ) Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società. ( 11 ) Firma.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1617/2006 ().