# REGOLAMENTO (CE) N. 90/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2008

recante fissazione della restituzione massima all’esportazione di zucchero bianco nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 900/2007

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, e terzo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 900/2007 della Commissione, del 27 luglio 2007, relativo a una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all’esportazione di zucchero bianco fino al termine della campagna di commercializzazione 2007/2008 [^2] , prevede che siano indette gare parziali.

**(2)** Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007 e previo esame delle offerte presentate nell’ambito della gara parziale che scade il 31 gennaio 2008, è opportuno fissare la restituzione massima all’esportazione per la gara parziale summenzionata.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la gara parziale che scade il 31 gennaio 2008, la restituzione massima all’esportazione per il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 900/2007, è di 33,832 EUR/100 kg.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o febbraio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( [GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o ottobre 2008.

[^2] [GU L 196 del 28.7.2007, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_196_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione ( [GU L 289 del 7.11.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_289_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o ottobre 2008.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2007 della Commissione ().