# REGOLAMENTO (CE) N. 103/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2008

recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette — Mozzarella di Bufala Campana (DOP)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell’Italia relativa all’approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d’origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana», registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione [^2] .

**(2)** Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^3] , secondo quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* concernenti la denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento sono approvate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_148_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 ( [GU L 118 del 5.5.2005, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_118_R_TOC) ).

[^3] [GU C 90 del 25.4.2007, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_090_R_TOC) .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:

Classe 1.3. **Formaggi**

ITALIA

Mozzarella di Bufala Campana (DOP)

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 704/2005 ().
[^3]: .