# REGOLAMENTO (CE) N. 113/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1979/2006 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 [^1] , in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione [^2] per l’importazione nell’ambito del contingente GATT di conserve di funghi originarie della Cina è necessario un certificato di origine.

**(2)** I certificati di origine sono stati introdotti per garantire la corretta assegnazione dei contingenti ai diversi paesi fornitori.

**(3)** A causa dell’evoluzione del mercato, attualmente un unico paese fornitore, la Cina, ha un contingente specifico nazionale stabilito dal regolamento (CE) n. 1979/2006. Tutti gli altri paesi fornitori rientrano nella categoria «Altri paesi terzi». Il tasso di utilizzazione del contingente concesso ad «Altri paesi terzi» è molto basso.

**(4)** I certificati di origine sono quindi superflui ed è opportuno abolirli per ragioni di semplicità.

**(5)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1979/2006.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 11 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1979/2006 sono soppressi.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2008. *Per la Commissione* Franco FRATTINI *Vicepresidente*

[^1] [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^2] [GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_368_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .