# REGOLAMENTO (CE) N. 124/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2008

recante deroga al regolamento (CE) n. 1535/2003 per quanto riguarda i periodi di consegna delle pere per la campagna 2007/2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regime di aiuti istituito dal regolamento (CE) n. 2201/96 è abrogato, a decorrere dal 1 o gennaio 2008, dal regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio [^2] , recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo. Il suddetto regime di aiuti continua tuttavia ad applicarsi, in virtù dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007, a ciascuno dei prodotti considerati per la rispettiva campagna di commercializzazione 2007/2008.

**(2)** A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [^3] , l’aiuto per le pere è concesso esclusivamente per le pere consegnate all’industria di trasformazione tra il 15 luglio e il 15 dicembre.

**(3)** Nel dicembre 2007, le regioni di produzione italiane sono state pregiudicate da circostanze eccezionali dovute allo sciopero dei trasporti, che ha impedito le consegne all’industria di trasformazione durante un periodo di consegna particolarmente intenso. Di conseguenza, i produttori hanno avuto bisogno di un periodo supplementare per ultimare le consegne, il cui calendario è quindi risultato posticipato.

**(4)** Affinché i produttori non siano penalizzati da tali circostanze, è opportuno derogare, in via eccezionale e limitatamente alla campagna 2007/2008, alle date stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1535/2003, l’aiuto per la campagna di commercializzazione 2007/2008 è concesso per le pere consegnate all’industria di trasformazione tra il 15 luglio 2007 e il 15 gennaio 2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ).

[^2] [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^3] [GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_218_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ( [GU L 267 del 12.10.2005, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_267_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1663/2005 ().