# REGOLAMENTO (CE) N. 127/2008 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2008

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oscypek (DOP)]

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Oscypek» presentata dalla Polonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [^2] .

**(2)** La Slovacchia si è opposta a tale registrazione in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 facendo riferimento ai motivi di opposizione indicati all'articolo 7, paragrafo 3, lettere a), b) e c), di detto regolamento. Nella dichiarazione di opposizione la Slovacchia ha in particolare spiegato che la registrazione della denominazione «Oscypek» recherebbe pregiudizio alla denominazione «Slovenský oštiepok», la cui registrazione come indicazione geografica protetta è stata chiesta da tale Stato membro alla Commissione [^3] .

**(3)** Con lettera del 30 maggio 2007 la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a procedere fra loro alle consultazioni appropriate.

**(4)** La Polonia e la Slovacchia hanno raggiunto un accordo, notificato alla Commissione con lettera pervenuta il 28 giugno 2007.

**(5)** In virtù di tale accordo la Polonia e la Slovacchia riconoscono in particolare che le denominazioni «Oscypek» e «Slovenský oštiepok», nonostante abbiano un'origine storica e una tradizione comuni, si riferiscono ormai a formaggi preparati con metodi distinti. Secondo la Polonia e la Slovacchia, le differenze sostanziali fra i due formaggi, riguardanti le materie prime utilizzate, il metodo di preparazione e le proprietà fisiche, chimiche e organolettiche, non dovrebbero generare confusione nel consumatore. I due paesi convengono sul fatto che le denominazioni «Oscypek» e «Slovenský oštiepok» sono entrambe legittime; la Polonia sottolinea inoltre che la registrazione della denominazione «Oscypek» come denominazione d'origine protetta non pregiudicherebbe il diritto dei produttori slovacchi di utilizzare la denominazione «oštiepok», da sola o accompagnata da altri termini.

**(6)** L'accordo raggiunto fra le parti interessate non rende necessario modificare gli elementi pubblicati in conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. La denominazione «Oscypek» deve pertanto essere registrata conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento citato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_093_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU C 180 del 2.8.2006, pag. 94](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_180_R_TOC) .

[^3] La domanda di registrazione è stata ricevuta il 30 marzo 2006 e la sintesi è stata pubblicata nella [GU C 308 del 19.12.2007, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_308_R_TOC) .

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

**Classe 1.3** —

POLONIA

Oscypek (DOP)

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^2]: .
[^3]: La domanda di registrazione è stata ricevuta il 30 marzo 2006 e la sintesi è stata pubblicata nella .