# REGOLAMENTO (CE) N. 169/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2008

che esclude, per il 2008, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 [^1] , in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

viste le relazioni presentate da Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia,

visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e la registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca.

**(2)** Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2008 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1404/2007 del Consiglio [^2] .

**(3)** A norma dell’articolo 29, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca e di taluni obblighi di registrazione quando le catture di merluzzo bianco sono inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

**(4)** Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del CSTEP, è opportuno escludere le sottodivisioni 27 e 28.2, per il 2008, dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e dei suddetti obblighi di registrazione.

**(5)** Al fine di garantire la presa in conto delle informazioni più recenti trasmesse dagli Stati membri e di consentire che il parere scientifico si basi sui dati più accurati, non è stato possibile rispettare la scadenza fissata all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007 per la decisione finale in merito alla necessità di escludere le sottodivisioni interessate.

**(6)** I regolamenti (CE) n. 1098/2007 e (CE) n. 1404/2007 si applicano dal 1 o gennaio 2008. Per garantire coerenza con i suddetti regolamenti occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2008. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_248_R_TOC) .

[^2] [GU L 312 del 30.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_312_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .