# REGOLAMENTO (CE) N. 174/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 30 novembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* [^2] , la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferrosilicio («FeSi») originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

**(2)** Con il regolamento (CE) n. 994/2007 [^3] la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di FeSi, attualmente classificabile ai codici NC 7202 21 00 , 7202 29 10 e 7202 29 90 , originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia. Le misure applicabili a queste importazioni consistono in un dazio ad valorem, fuorché per un produttore esportatore dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, da cui è stato accettato un impegno nel regolamento sopramenzionato.

**(3)** Nell'ambito della verifica della praticità dell'impegno sui prezzi è stato constatato che dopo l'imposizione delle misure provvisorie e l'accettazione dell'impegno, i prezzi del FeSi hanno continuato a fluttuare. In generale è stata riscontrata una considerevole instabilità dei prezzi del FeSi. A causa di questa instabilità, è stato concluso che, considerati i risultati dell'indagine, i prezzi minimi all'importazione fissi dell'impegno non costituiscono più una misura valida.

**(4)** Per risolvere questo problema è stata presa in considerazione la possibilità di indicizzare i prezzi minimi all'importazione al prezzo del principale fattore di costo. È stato constatato tuttavia che l'instabilità dei prezzi sul mercato non va attribuita solo all'aumento del prezzo del principale fattore di costo e perciò non è possibile indicizzare i prezzi minimi all'importazione. È stato quindi concluso che l'impegno non è più adeguato nella sua forma attuale, vale a dire con i prezzi minimi fissi, e che un'indicizzazione dei prezzi non risolverebbe il problema posto dal carattere fisso del prezzo minimo. Pertanto il FeSi non è più considerato adatto per un impegno a prezzo fisso [vedasi anche i considerando (131) e (132) del regolamento n. 172/2008 [^4] ] e occorre revocare l'accettazione dell'impegno offerto dall'impresa interessata.

**(5)** L'impresa interessata è stata informata delle conclusioni della Commissione ed è stata invitata a presentare osservazioni.

**(6)** L'impresa ha sostenuto che i motivi addotti dalla Commissione per la revoca dell'impegno sono in contraddizione con l'analisi dell'interesse della Comunità comunicata dalla Commissione stessa all'impresa, secondo cui «se da un lato i dati disponibili indicano un effettivo andamento crescente dei prezzi del FeSi nei mesi successivi al PI, i prezzi dei principali fattori di costo del FeSi sono anch'essi aumentati nel corso dello stesso periodo».

**(7)** A tale riguardo va notato che detta affermazione, confermata nel considerando (106) del regolamento (CE) n. 172/2008, non stabilisce una correlazione tra l'evoluzione del prezzo del FeSi e i fattori di costo, ma era intesa a spiegare la situazione economica dell'industria comunitaria. Infatti, secondo la prassi consolidata della Commissione riguardo all'indicizzazione dei prezzi minimi all'importazione, questi possono essere indicizzati solo nei casi in cui il prezzo del prodotto oggetto dell'impegno varia secondo il fattore principale. In questo caso particolare non si è riscontrata una forte correlazione tra il costo del fattore principale (l'elettricità) e l'aumento del prezzo del FeSi. Anche se fosse risultata una correlazione tra i prezzi del FeSi e il suo fattore principale, vista la divergenza dei prezzi dell'elettricità sui diversi mercati, non esiste una fonte d'informazione sui prezzi dell'elettricità adeguata come base per indicizzare un prezzo minimo all'importazione, contrariamente ai prezzi di altre merci come il petrolio. Inoltre, anche altre materie prime come il coke e la quarzite costituiscono componenti importanti ma variabili del costo di produzione del FeSi. Quindi, se i prezzi minimi all'importazione fossero indicizzati al prezzo di ciascuno di questi fattori, dovrebbero essere stabilite complesse formule di indicizzazione che renderebbero estremamente complessa la determinazione dei parametri di indicizzazione e la realizzazione degli impegni. È stato perciò concluso che non è possibile indicizzare i prezzi minimi all'importazione al prezzo del principale fattore di costo e pertanto la richiesta dell'impresa è stata respinta.

**(8)** L'impresa ha inoltre affermato che è contrario alla prassi della Commissione cambiare il livello o la forma della misura stabilita provvisoriamente e/o proposta in fase definitiva in base a dati relativi a un periodo successivo al PI. In conformità alle clausole dell'impegno, all'impresa è stato comunicato che la Commissione può revocare l'accettazione dell'impegno in qualsiasi fase della sua attuazione in seguito al cambiamento delle circostanze esistenti al momento dell'accettazione dell'impegno oppure perché il controllo e l'applicazione dell'impegno non risultano pratici e non si trova una soluzione accettabile per la Commissione. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta.

**(9)** L'impresa ha anche affermato che nella valutazione dell'efficacia dell'impegno la Commissione è giunta a una conclusione errata, in parte perché ha utilizzato dati non verificati successivi al PI. A tale riguardo va notato che la Commissione ha seguito la sua prassi abituale utilizzando per la sua analisi soprattutto dati di Eurostat e la relazione periodica sull'impegno presentata dall'impresa. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta.

**(10)** Pertanto, in conformità all'articolo 8, paragrafo 9 del regolamento di base e alle clausole pertinenti dell'impegno che autorizzano la Commissione a revocare unilateralmente l'accettazione dell'impegno, la Commissione ha concluso che occorre revocare l'accettazione dell'impegno offerto da Silmak Dooel Export Import, Jegunovce.

**(11)** Con il regolamento (CE) n. 172/2008, il Consiglio ha istituito, parallelamente al regolamento in vigore, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, applicabile alle importazioni di questi prodotti del produttore esportatore interessato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È revocata l'accettazione dell'impegno offerto da Silmak Dooel Export Import, Jegunovce nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie, tra l'altro, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

## **Articolo 2**

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/2007 della Commissione è abrogato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2008. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU C 291 del 30.11.2006, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_291_R_TOC) .

[^3] [GU L 223 del 29.8.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_223_R_TOC) .

[^4] Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Cfr. pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.