# REGOLAMENTO (CE) N. 179/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che permette di prorogare la durata dei contratti di ammasso privato nel settore delle carni suine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1267/2007 della Commissione [^2] , prevede la concessione di aiuti all’ammasso privato nel settore delle carni suine per contratti di ammasso riguardanti periodi di 3, 4 o 5 mesi.

**(2)** Poiché sul mercato comunitario delle carni suine i prezzi del suino macellato non danno ancora chiari segni di ripresa è opportuno che il periodo di validità dei contratti di ammasso conclusi nell'ambito del regolamento (CE) n. 1267/2007 possa essere prorogato una sola volta, per un periodo massimo di tre mesi.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per i contratti di ammasso privato in corso il periodo di ammasso è prorogato una sola volta, su richiesta dell'interessato. Detta proroga non può essere superiore a 3 mesi e riguarda il quantitativo totale previsto nel contratto di ammasso di cui trattasi. La domanda di proroga è presentata all'organismo di intervento interessato al più tardi tre giorni lavorativi prima della data di scadenza del contratto di ammasso.

In caso di proroga, l'importo dell'aiuto è aumentato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1267/2007.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 283 del 27.10.2007, pag. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). Il regolamento (CEE) n. 2759/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o luglio 2008.
[^2]: .