# REGOLAMENTO (CE) N. 180/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [^1] , in particolare l’articolo 19, punto iv),

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali [^2] , in particolare l’articolo 32, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 90/426/CEE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi tra Stati membri e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

**(2)** In conformità con l’articolo 19, punto iv), della direttiva 90/426/CEE, la Commissione può designare un laboratorio comunitario di riferimento per una o più malattie che colpiscono gli equini di cui all’allegato A della presente direttiva. Inoltre, stabilisce le funzioni, i compiti e le procedure in materia di collaborazione con i laboratori, negli Stati membri, incaricati della diagnosi delle malattie infettive che colpiscono gli equini.

**(3)** Al termine della procedura di selezione il laboratorio prescelto, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), con il suo laboratorio di ricerche in patologia animale e zoonosi sito a Maisons-Alfort, e il suo laboratorio di ricerca in patologia e in malattie che colpiscono gli equini sito a Dozulé, Francia, dovrebbe essere designato in quanto laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini, ad eccezione della peste equina, per un periodo di cinque anni dal 1 o luglio 2008.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i compiti generali, le responsabilità e i requisiti dei laboratori comunitari di riferimento per i mangimi e gli alimenti e per la salute ed il benessere degli animali. Un elenco dei laboratori comunitari di riferimento per la salute e il benessere degli animali e per gli animali vivi è fornito nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento. È necessario inserire in tale elenco il laboratorio comunitario di riferimento designato per le malattie degli equini diverse dalla peste equina.

**(5)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 882/2004.

**(6)** Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) con i suoi laboratori di ricerca in patologia animale e zoonosi e in patologia e malattie che colpiscono gli equini, siti in Francia, è designata come laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina per un periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2013.

**2.** Le funzioni, i compiti e le procedure del laboratorio comunitario di riferimento di cui al paragrafo 1 in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie infettive degli equini negli Stati membri sono fissate nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Nel capitolo II dell’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 è aggiunto il seguente punto 14:

| «14. | AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine<br>F-94700 Maisons-Alfort<br>Francia.» | AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine | F-94700 Maisons-Alfort | Francia.» |
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| AFSSA — Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses/Laboratoire d’études et de recherche en pathologie équine |  |  |  |  |
| F-94700 Maisons-Alfort |  |  |  |  |
| Francia.» |  |  |  |  |

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^2] [GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_165_R_TOC) , rettifica pubblicata nella [GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

Funzioni, compiti e procedure del laboratorio comunitario di riferimento per le malattie degli equini diverse dalla peste equina in materia di collaborazione con i laboratori incaricati della diagnosi delle malattie equine infettive negli Stati membri

Fatte salve le funzioni e gli obblighi generali dei laboratori comunitari di riferimento nel settore della salute animale, fissati all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, il laboratorio comunitario di riferimento («LCR») per le malattie degli equini diverse dalla peste equina è incaricato dei seguenti compiti e delle seguenti funzioni:

| 1. | a): svolgendo un ruolo di primo piano nell’industria equina, a contatto diretto con le strutture competenti per i cavalli di razza e da competizione, in modo da: i) garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; ii) controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati; — i) — garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; — ii) — controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati;<br>i): garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche;<br>ii): controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati; | a) | i): garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; | i) | garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; | ii) | controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati; | b) | i): comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato; | i) | comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato; | ii) | identificando gli agenti patogeni responsabili, se necessario in collaborazione stretta con i laboratori di riferimento regionali designati dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); | c) | costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di patogeni e dei loro ceppi, nonché una collezione aggiornata dei sieri specifici contro le malattie degli equini; | d) | i): proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna; | i) | proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna; | ii) | elaborare nuove procedure diagnostiche per rendere le importazioni di equini più sicure e le esportazioni di equini più competitive; | e) | consigliando la Commissione su tutti gli aspetti collegati alle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE, o a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, o per le quali si applicano altre disposizioni comunitarie relative alla salute degli animali; ciò comprende anche la formulazione di pareri relativi ad una possibile vaccinazione, ai test sanitari più adatti richiesti per gli scambi e le importazioni, o la valutazione di vaccini elaborati recentemente, o su questioni relative all’epidemiologia delle varie malattie degli equini. |
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| a) | i): garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; | i) | garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; | ii) | controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | garantire un allarme rapido, valutare e, se possibile, anticipare il rischio rappresentato dalle malattie emergenti e da talune situazioni epidemiologiche; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | controllare la situazione delle malattie, a livello mondiale e regionale, raccogliendo regolarmente campioni prelevati sul campo provenienti da Stati membri e da paesi terzi geograficamente o economicamente collegati alla Comunità per quanto riguarda gli scambi di equini o di prodotti da essi derivati; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | i): comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato; | i) | comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato; | ii) | identificando gli agenti patogeni responsabili, se necessario in collaborazione stretta con i laboratori di riferimento regionali designati dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | comunicando immediatamente i risultati di tali ricerche alla Commissione, allo Stato membro e al laboratorio nazionale/centrale interessato; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | identificando gli agenti patogeni responsabili, se necessario in collaborazione stretta con i laboratori di riferimento regionali designati dall’Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di patogeni e dei loro ceppi, nonché una collezione aggiornata dei sieri specifici contro le malattie degli equini; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | i): proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna; | i) | proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna; | ii) | elaborare nuove procedure diagnostiche per rendere le importazioni di equini più sicure e le esportazioni di equini più competitive; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | proporre test standardizzati e procedure per i test o sieri di riferimento ai fini del controllo della qualità interna; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ii) | elaborare nuove procedure diagnostiche per rendere le importazioni di equini più sicure e le esportazioni di equini più competitive; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | consigliando la Commissione su tutti gli aspetti collegati alle malattie degli equini elencate nell’allegato A della direttiva 90/426/CEE, o a cui si fa riferimento nell’allegato D, capitolo II, lettera A, della direttiva 92/65/CEE, o per le quali si applicano altre disposizioni comunitarie relative alla salute degli animali; ciò comprende anche la formulazione di pareri relativi ad una possibile vaccinazione, ai test sanitari più adatti richiesti per gli scambi e le importazioni, o la valutazione di vaccini elaborati recentemente, o su questioni relative all’epidemiologia delle varie malattie degli equini. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. | a): provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali/centrali di reagenti e materiali da utilizzare nella diagnosi delle malattie degli equini, quali virus e/o antigeni disattivati, sieri standardizzati, linee cellulari e altri reagenti di riferimento; | a) | provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali/centrali di reagenti e materiali da utilizzare nella diagnosi delle malattie degli equini, quali virus e/o antigeni disattivati, sieri standardizzati, linee cellulari e altri reagenti di riferimento; | b) | mantenendo la perizia sulle malattie degli equini, comprese le malattie emergenti, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale; | c) | promuovendo l’armonizzazione dei metodi diagnostici e vigilando sull’efficacia dei test nell’ambito della Comunità; a questo scopo organizza e realizza periodicamente prove comparate ed esercitazioni di controllo esterno della qualità per quanto riguarda la diagnosi delle malattie degli equini a livello comunitario e trasmette regolarmente risultati di dette prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali; | d) | introducendo progressivamente prove di idoneità tra i laboratori, e continuando a realizzarle; | e) | eseguendo ricerche e studi ai fini dell’elaborazione di più efficaci metodi di lotta contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali/centrali, conformemente a quanto previsto nel piano di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento e fornendo metodi ottimali per la diagnosi e la diagnosi differenziale. |
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| a) | provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali/centrali di reagenti e materiali da utilizzare nella diagnosi delle malattie degli equini, quali virus e/o antigeni disattivati, sieri standardizzati, linee cellulari e altri reagenti di riferimento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | mantenendo la perizia sulle malattie degli equini, comprese le malattie emergenti, in modo da permettere una rapida diagnosi differenziale; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | promuovendo l’armonizzazione dei metodi diagnostici e vigilando sull’efficacia dei test nell’ambito della Comunità; a questo scopo organizza e realizza periodicamente prove comparate ed esercitazioni di controllo esterno della qualità per quanto riguarda la diagnosi delle malattie degli equini a livello comunitario e trasmette regolarmente risultati di dette prove alla Commissione, agli Stati membri e ai laboratori nazionali/centrali; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | introducendo progressivamente prove di idoneità tra i laboratori, e continuando a realizzarle; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | eseguendo ricerche e studi ai fini dell’elaborazione di più efficaci metodi di lotta contro le malattie in collaborazione con i laboratori nazionali/centrali, conformemente a quanto previsto nel piano di lavoro annuale del laboratorio comunitario di riferimento e fornendo metodi ottimali per la diagnosi e la diagnosi differenziale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. | a): raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali/centrali per la diagnosi e la diagnosi differenziale; | a) | raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali/centrali per la diagnosi e la diagnosi differenziale; | b) | definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell’armonizzazione delle tecniche diagnostiche; | c) | seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie degli equini; | d) | organizzando un incontro annuale in occasione del quale i rappresentanti dei laboratori nazionali/centrali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l’andamento del coordinamento. |
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| a) | raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni sui metodi utilizzati nei laboratori nazionali/centrali per la diagnosi e la diagnosi differenziale; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell’armonizzazione delle tecniche diagnostiche; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | seguendo l’evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie degli equini; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | organizzando un incontro annuale in occasione del quale i rappresentanti dei laboratori nazionali/centrali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l’andamento del coordinamento. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4. | a): esegue, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche degli equini; | a) | esegue, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche degli equini; | b) | durante l’incontro annuale dei laboratori nazionali/centrali di riferimento, esamina le modalità delle prove prescritte nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell’UIE; | c) | fornisce alla Commissione l’assistenza per la revisione delle raccomandazioni dell’UIE (Codice sanitario per gli animali terrestri e Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri). |
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| a) | esegue, previa consultazione della Commissione, sperimentazioni e prove sul campo volte a rendere più efficace la lotta contro le malattie specifiche degli equini; |  |  |  |  |  |  |
| b) | durante l’incontro annuale dei laboratori nazionali/centrali di riferimento, esamina le modalità delle prove prescritte nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri dell’UIE; |  |  |  |  |  |  |
| c) | fornisce alla Commissione l’assistenza per la revisione delle raccomandazioni dell’UIE (Codice sanitario per gli animali terrestri e Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini per gli animali terrestri). |  |  |  |  |  |  |

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE ().
[^2]: , rettifica pubblicata nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ().