# REGOLAMENTO (CE) N. 181/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2008

che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile [^1] , in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione, del 16 aprile 1999, che fissa talune misure d'applicazione del regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio relativo a una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie della navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile [^2] , è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese [^3] . A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

**(2)** In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, la Commissione fissa le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di regolazione della capacità delle flotte comunitarie definita da detto regolamento.

**(3)** È opportuno mantenere i tassi di contributi speciali e dei tonnellaggi equivalenti fissati dal regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio [^4] e dal regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione [^5] , che si sono dimostrati efficaci.

**(4)** Per far agire la solidarietà finanziaria tra i fondi della navigazione interna, è opportuno che la Commissione, di concerto con le autorità dei fondi, proceda, all'inizio di ogni anno, alla contabilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di riserva e alla perequazione dei conti in caso di una nuova azione di risanamento.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono state discusse con gli Stati membri interessati e le organizzazioni rappresentative della navigazione interna a livello comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Oggetto

Il presente regolamento determina l'aliquota dei contributi speciali di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/1999, i coefficienti del regime «vecchio per nuovo» nonché le modalità pratiche per l'esecuzione della politica di capacità delle flotte comunitarie.

## **Articolo 2**

Contributi speciali

**1.** L'importo dei contributi speciali per i vari tipi e categorie di battelli si situa in una forcella che va dal 70 % al 115 % delle seguenti aliquote: a) battelli da carico secco: i) automotori: 120 EUR/t; ii) Chiatte a spinta: 60 EUR/t; iii) Chiatte rimorchiate: 43 EUR/t; b) navi cisterna: i) automotori: 216 EUR/t; ii) chiatte a spinta: 108 EUR/t; iii) chiatte rimorchiate: 39 EUR/t; c) spintori: 180 EUR/kilowatt con aumento lineare fino a 240 EUR/kilowatt per una forza motrice pari o superiore a 1 000 kW.

**2.** Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, le aliquote massime dei contributi speciali di cui al paragrafo 1 sono ridotte del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 450 a 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali sono ridotte dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 tonnellate. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, le aliquote massime dei contributi speciali subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %; fino ai battelli di portata lorda superiore a 1 650 t restano pari al 115 %.

## **Articolo 3**

Tonnellaggio equivalente

**1.** Quando un proprietario mette in servizio un battello di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 718/1999 e presenta alla demolizione un altro tipo di attrezzature fluviali, il tonnellaggio equivalente da prendere in considerazione è determinato, nell'ambito di ciascuna delle due specie di battelli in appresso indicate, in base ai seguenti coefficienti di valutazione: a) battelli da carico secco: i) automotori di oltre 650 t: 1,00; ii) chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50; iii) chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,36; b) navi cisterna: i) automotori di oltre 650 t: 1,00; ii) chiatte a spinta di oltre 650 t: 0,50; iii) chiatte rimorchiate di oltre 650 t: 0,18.

**2.** Per i battelli di portata lorda inferiore a 450 t, i coefficienti di cui al paragrafo 1 sono ridotti del 30 %. Per i battelli di portata lorda da 650 a 450 t, detti coefficienti sono ridotti dello 0,15 % per ciascuna tonnellata di portata lorda al di sotto delle 650 t. Per i battelli di portata lorda da 650 a 1 650 t, i coefficienti subiscono un aumento lineare dal 100 al 115 %.

## **Articolo 4**

Coefficienti del regime «Vecchio per nuovo»

L'entrata in servizio dei battelli è subordinata alla condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/1999:

1) trattandosi di battelli da carico secco il coefficiente è fissato a 0:1 (rapporto fra il tonnellaggio vecchio e quello nuovo);

2) trattandosi di navi cisterna il coefficiente è fissato a 0:1;

3) trattandosi di spintori, il coefficiente è fissato a 0:1.

## **Articolo 5**

Solidarietà finanziaria

**1.** Per contabilizzare le risorse disponibili nel fondo di riserva e per attuare la solidarietà finanziaria fra i conti dei diversi fondi di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 718/1999, all'inizio di ogni anno ciascun fondo comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) le entrate del fondo nel corso dell'anno precedente (R dn ) purché queste siano destinate al versamento dei premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999; b) gli obblighi finanziari assunti dal fondo nel corso dell'anno precedente e relativi ai premi di demolizione o a misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P n ); c) le rimanenze in data 1 o gennaio dell'anno precedente, provenienti dalle entrate destinate al versamento dei premi di demolizione o da misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (S n ).

**2.** La Commissione determina, in collaborazione con le autorità dei fondi e in base ai dati di cui al paragrafo 1: a) l'importo totale degli obblighi finanziari assunti da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente per il versamento di premi di demolizione o per misure previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 718/1999 (P t ); b) l'importo totale delle entrate realizzate da tutti i fondi nel corso dell'anno precedente (R dt ); c) la somma dei disavanzi di tutti i fondi al 1 o gennaio dell'anno precedente (S t ); d) gli impegni annui normalizzati (P nn ) dei singoli fondi, calcolati secondo la seguente formula: P nn = (P t /(R dt + S t )) × (R dn + S n ); e) per ciascun fondo, la differenza fra gli impegni annui (P n ) e gli impegni annui normalizzati (P nn ); f) gli importi che ciascun fondo i cui impegni annui siano inferiori agli impegni annui normalizzati (P n < P nn ) versa a un fondo i cui impegni annui siano superiori agli impegni annui normalizzati (P n > P nn ).

**3.** Anteriormente al 1 o marzo dell'anno in corso ogni fondo versa agli altri fondi gli importi di cui al la lettera f) del paragrafo 2.

## **Articolo 6**

Consultazioni

Per tutte le questioni concernenti la politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie e le modifiche del presente regolamento, la Commissione si avvale del parere di un gruppo composto di esperti delle organizzazioni professionali che rappresentano il settore della navigazione interna a livello comunitario e degli Stati membri interessati. Il gruppo è denominato «Gruppo di esperti — Politica di regolazione delle capacità e di promozione delle flotte comunitarie».

## **Articolo 7**

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 805/1999 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

## **Articolo 8**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008. *Per la Commissione* *Il presidente* José Manuel BARROSO

[^1] [GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_090_R_TOC) .

[^2] [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2003 ( [GU L 62 del 6.3.2003, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_062_R_TOC) ).

[^3] Cfr. allegato I.

[^4] [GU L 116 del 28.4.1989, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_116_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/98 della Commissione ( [GU L 103 del 3.4.1998, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_103_R_TOC) ).

[^5] [GU L 116 del 28.4.1989, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_116_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/1999 ( [GU L 103 del 20.4.1999, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_103_R_TOC) ).

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

| Regolamento (CE) n. 805/1999 della Commissione | ( [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) ) |
| --- | --- |
| Regolamento (CE) n. 1532/2000 della Commissione | ( [GU L 175 del 14.7.2000, pag. 74](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_175_R_TOC) ) |
| Regolamento (CE) n. 997/2001 della Commissione | ( [GU L 139 del 23.5.2001, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_139_R_TOC) ) |
| Regolamento (CE) n. 336/2002 della Commissione | ( [GU L 53 del 23.2.2002, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_053_R_TOC) ) |
| Regolamento (CE) n. 411/2003 della Commissione | ( [GU L 62 del 6.3.2003, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_062_R_TOC) ) |

Tavola di concordanza

| Regolamento (CE) n. 805/1999 | Presente regolamento |
| --- | --- |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva |
| Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) i) |
| Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) ii) |
| Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, terzo sottotrattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) iii) |
| Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) i) |
| Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) ii) |
| Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, terzo sottotrattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) iii) |
| Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) |
| Articolo 2, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, primo comma |
| Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma |
| Articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino | Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma |
| Articolo 2, paragrafo 3 | — |
| Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, primo sottotrattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) i) |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, secondo sottotrattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) ii) |
| Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, terzo sottotrattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) iii) |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotrattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) i) |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, secondo sottotrattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) ii) |
| Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, terzo sottotrattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera b) iii) |
| Articolo 3, paragrafo 2 | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva | Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva |
| Articolo 5, paragrafo 1, primo trattino | Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) |
| Articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino | Articolo 5, paragrafo 1, lettera b) |
| Articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino | Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) |
| Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino | Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) |
| Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino | Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) |
| Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino | Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) |
| Articolo 5, paragrafo 2, quarto trattino | Articolo 5, paragrafo 2, lettera d) |
| Articolo 5, paragrafo 2, quinto trattino | Articolo 5, paragrafo 2, lettera e) |
| Articolo 5, paragrafo 2, sesto trattino | Articolo 5, paragrafo 2, lettera f) |
| Articolo 5, paragrafo 3 | Articolo 5, paragrafo 3 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| Articolo 7 | — |
| — | Articolo 7 |
| — | Articolo 8 |
| — | Allegato I |
| — | Allegato II |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2003 ().
[^3]: Cfr. allegato I.
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 742/98 della Commissione ().
[^5]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 812/1999 ().