# REGOLAMENTO (CE) N. 231/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2008

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro [^3] , apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

**(2)** L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia [^4] , prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

**(3)** Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo.

**(4)** La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione presentate il 10 e il 11 marzo 2008, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, sono accettate fino a concorrenza del 77,057570 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 15 marzo 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_336_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_097_R_TOC) .

[^4] [GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_365_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: .
[^4]: .