# REGOLAMENTO (CE) N. 242/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La Comunità ha negoziato con la Costa d’Avorio un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Costa d’Avorio in materia di pesca.

**(2)** A seguito di tali negoziati, il 5 aprile 2007 è stato siglato un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

**(3)** È nell’interesse della Comunità approvare tale accordo.

**(4)** Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica della Costa d’Avorio, dall’altro [^2] .

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo dell’accordo sono ripartite tra gli Stati membri nel modo seguente:

| — | Francia: : — 10 unità<br>Spagna: : — 15 unità | Francia | : | 10 unità | Spagna | : | 15 unità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | : | 10 unità |  |  |  |  |  |
| Spagna | : | 15 unità |  |  |  |  |  |

| — | Spagna: : — 10 unità<br>Portogallo: : — 5 unità | Spagna | : | 10 unità | Portogallo | : | 5 unità |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna | : | 10 unità |  |  |  |  |  |
| Portogallo | : | 5 unità |  |  |  |  |  |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Costa d’Avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^3] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* I. JARC

[^1] Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 48 del 22.2.2008, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_048_R_TOC) .

[^3] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Parere dell'11 marzo 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .