# REGOLAMENTO (CE) N. 245/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , e in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali [^2] prevede, per le importazioni di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso [^3] . Tale cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalle differenze tra i dazi doganali all’importazione vigenti per le varie categorie di frumento tenero, a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità media e bassa.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1/2008 del Consiglio [^4] ha temporaneamente sospeso i dazi doganali all’importazione di taluni cereali nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008, che termina il 30 giugno 2008, prevedendo tuttavia la possibilità di reintrodurre i dazi suddetti prima di tale data ove ciò sia giustificato dalle condizioni di mercato.

**(3)** A causa della sospensione temporanea dei dazi doganali, che si applica alle importazioni effettuate sulla scorta di titoli di importazione rilasciati a decorrere dal 4 gennaio 2008 in conformità all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2008, sono venute temporaneamente a mancare le particolari circostanze che giustificano l’istituzione di un sistema di cauzioni specifiche in aggiunta a quelle inerenti al titolo di importazione. In considerazione delle suddette nuove condizioni applicabili all’importazione di frumento tenero dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1/2008, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t prevista all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 non ha più ragione d’essere fino a quando non saranno ripristinati i dazi doganali all’importazione.

**(4)** Tuttavia tale cauzione aggiuntiva è stata costituita da alcuni operatori successivamente alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 1/2008. È opportuno prevedere che la suddetta cauzione sia immediatamente svincolata al fine di limitare gli oneri finanziari che ne derivano per gli operatori interessati.

**(5)** Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 1249/96.

**(6)** Al fine di evitare che gli operatori continuino a costituire la cauzione aggiuntiva e tenuto conto della necessità di svincolare quanto prima possibile le cauzioni costituite successivamente al 4 gennaio 2008, è opportuno prevedere l’applicazione immediata del presente regolamento.

**(7)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta nel periodo di sospensione dei dazi doganali all’importazione di alcuni cereali previsto dal regolamento (CE) n. 1/2008.

**2.** Le cauzioni aggiuntive di cui al paragrafo 1 costituite successivamente al 4 gennaio 2008 sono immediatamente svincolate.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ( [GU L 169 del 29.6.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_169_R_TOC) ).

[^2] [GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 ( [GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_292_R_TOC) ).

[^3] [GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ( [GU L 398 del 30.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_398_R_TOC) ).

[^4] [GU L 1 del 4.1.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_001_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 735/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1996/2006 ().
[^4]: .