# REGOLAMENTO (CE) N. 246/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il primo paragrafo dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione [^2] , fa riferimento in modo dettagliato alla frequenza per stabilire i tassi di restituzione per prodotti di base, come stabilito nei regolamenti menzionati nell'articolo 1, paragrafo 1, esportati sottoforma di merci non comprese nell'allegato I.

**(2)** In conformità del regolamento menzionato nell'articolo 1, paragrafo1 del regolamento (CE) n. 1043/2005, le restituzioni possono essere versate se giustificate dalle condizioni del mercato interno ed esterno. Quando le condizioni del mercato non giustificano il versamento di restituzioni, la fissazione periodica potrebbe essere sospesa.

**(3)** L'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CE) n. 3448/93 fa riferimento alla stessa procedura per l'assegnazione delle restituzioni relative ai prodotti agricoli esportati non trasformati.

**(4)** Per motivi di semplificazione e armonizzazione è opportuno adeguare l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1043/2005.

**(5)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1043/2005.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1043/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14 La fissazione del tasso di restituzione, come stabilito dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dalle corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento, viene effettuata mensilmente per 100 kg di prodotti di base. In deroga alle disposizioni di cui al primo paragrafo: a) per i prodotti di base di cui all'allegato I del presente regolamento si può stabilire un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3448/93; b) il tasso della restituzione applicabile alle uova di volatili da cortile in guscio, fresche o conservate, nonché alle uova sgusciate e ai tuorli d'uovo, idonei al consumo umano, freschi, essiccati o altrimenti conservati, non zuccherati, è fissato per un periodo identico a quello preso in considerazione per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati allo stato naturale.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2008. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2007 ( [GU L 333 del 19.12.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_333_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1496/2007 ().