# REGOLAMENTO (CE) N. 260/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo l’allegato VII che elenca le combinazioni di sostanza attiva/prodotto oggetto di deroga per quanto riguarda il trattamento successivo alla raccolta con un fumigante

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio [^1] , e in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Diversi Stati membri hanno segnalato alla Commissione la necessità di una deroga dai livelli massimi di residui di cui agli allegati II e III, specificando le varietà di piante e gli antiparassitari per i quali occorre la deroga. Tale deroga dovrebbe consentire agli Stati membri di autorizzare, in seguito ad un trattamento successivo alla raccolta con un fumigante sul loro territorio, livelli di residui per le sostanze attive che superano i limiti specificati nei suddetti allegati, al fine di impedire un’interruzione del commercio dei prodotti immagazzinati che sono stati sottoposti a tale tipo di trattamento.

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 396/2005.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell’allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato VII al regolamento (CE) n. 396/2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_070_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione ( [GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_029_R_TOC) ).

«ALLEGATO VII Combinazioni di sostanza attiva/prodotto di cui all’articolo 18, paragrafo 3 Principio attivo Prodotto in allegato I (numero di codice) Fosfuro di idrogeno Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000). Fosfuro di alluminio Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000). Fosfuro di magnesio Frutta (0100000), verdura (0200000), leguminose (0300000), semi e frutta oleaginosi (0400000), cereali (0500000), tè, caffè, infusi di erbe e cacao (0600000), spezie (0800000). Fluoruro di solforile Frutta (0100000), cereali (0500000).»

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione ().