# REGOLAMENTO (CE) N. 301/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio [^1] stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

**(2)** Stante l’adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l’elenco dei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso è applicabile a decorrere dal 1 o maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* I. JARC

[^1] [GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_165_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione ( [GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_056_R_TOC) ).

«ALLEGATO I TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15 1. Il territorio del Regno del Belgio 2. Il territorio della Repubblica di Bulgaria 3. Il territorio della Repubblica ceca 4. Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia 5. Il territorio della Repubblica federale di Germania 6. Il territorio della Repubblica di Estonia 7. Il territorio dell’Irlanda 8. Il territorio della Repubblica ellenica 9. Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla 10. Il territorio della Repubblica francese 11. Il territorio della Repubblica italiana 12. Il territorio della Repubblica di Cipro 13. Il territorio della Repubblica di Lettonia 14. Il territorio della Repubblica di Lituania 15. Il territorio del Granducato di Lussemburgo 16. Il territorio della Repubblica di Ungheria 17. Il territorio della Repubblica di Malta 18. Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa 19. Il territorio della Repubblica d’Austria 20. Il territorio della Repubblica di Polonia 21. Il territorio della Repubblica portoghese 22. Il territorio della Romania 23. Il territorio della Repubblica di Slovenia 24. Il territorio della Repubblica slovacca 25. Il territorio della Repubblica di Finlandia 26. Il territorio del Regno di Svezia 27. Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

[^1]: ; rettifica nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione ().