# REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** La notifica deve contenere le informazioni essenziali necessarie a consentire l’autenticazione del certificato o dell’attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dalla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006.

**(2)** La Commissione ha adottato requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale. Ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [^2] ; il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [^3] ; il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione [^4] ; il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature [^5] ; il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra [^6] .

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [^7] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli Stati membri utilizzano per le notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 i seguenti moduli:

1) per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, il modulo di notifica di cui all’allegato I del presente regolamento;

2) per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all’allegato II del presente regolamento;

3) per i commutatori ad alta tensione, il modulo di notifica di cui all’allegato III del presente regolamento;

4) per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all’allegato IV del presente regolamento;

5) per gli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all’allegato V del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008. *Per la Commissione* Stavros DIMAS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_161_R_TOC) .

[^2] Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

[^3] Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

[^4] Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

[^5] Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

[^6] Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

[^7] [GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_244_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione ( [GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_198_R_TOC) ).

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE CHE INTERVENGONO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

| a): Stato membro |  |
| --- | --- |
| b): Autorità notificante |  |
| c): Data di notifica |  |

PARTE A

Personale

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nelle attività di installazione , manutenzione , riparazione o controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, o nel recupero di tali gas dalle suddette apparecchiature, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 303/2008 [^1] .

| Titolo del certificato | Organismo di certificazione del personale (nome e recapito) |
| --- | --- |

PARTE B

Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle **imprese** che intervengono nelle attività di installazione , manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 303/2008.

| Titolo del certificato | Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito) |
| --- | --- |

[^1] [GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_092_R_TOC) .

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE CHE INTERVENGONO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

| a): Stato membro |  |
| --- | --- |
| b): Autorità notificante |  |
| c): Data di notifica |  |

PARTE A

Personale

/I seguente/i sistema/i di certificazione per il **personale** che interviene nelle attività di installazione , manutenzione , riparazione o controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, o nel recupero di tali gas dagli impianti fissi di protezione antincendio e dagli estintori, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 [^1] .

| Titolo del certificato | Organismo di certificazione del personale (nome e recapito) |
| --- | --- |

PARTE B

Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle **imprese** che intervengono nelle attività di installazione , manutenzione o riparazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.

| Titolo del certificato | Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito) |
| --- | --- |

[^1] [GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_092_R_TOC) .

COMMUTATORI AD ALTA TENSIONE

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

| a): Stato membro |  |
| --- | --- |
| b): Autorità notificante |  |
| c): Data di notifica |  |

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 305/2008 [^1] .

| Titolo del certificato | Organismo di certificazione del personale (nome e recapito) |
| --- | --- |

[^1] [GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_092_R_TOC) .

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

| a): Stato membro |  |
| --- | --- |
| b): Autorità notificante |  |
| c): Data di notifica |  |

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 [^1] .

| Titolo del certificato | Organismo di certificazione del personale (nome e recapito) |
| --- | --- |

[^1] [GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_092_R_TOC) .

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

| a): Stato membro |  |
| --- | --- |
| b): Autorità notificante |  |
| c): Data di notifica |  |

Il/I seguente/i programma/i di formazione del **personale** che interviene nel recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 [^1] .

| Titolo dell’attestato | Organismo di attestazione del personale (nome e recapito) |
| --- | --- |

[^1] [GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_092_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.
[^3]: Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.
[^4]: Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.
[^5]: Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.
[^6]: Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.
[^7]: . Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione ().