# REGOLAMENTO (CE) N. 332/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 che stabilisce modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione [^2] prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario di importazione di determinate carni bovine. Per determinati prodotti è previsto il rilascio, prima dell'importazione, di certificati di autenticità che attestano che i medesimi sono originari del Cile. Il nome dell'autorità che rilascia tali certificati è indicato nell'allegato III del regolamento citato. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in caso di designazione di un nuovo organismo emittente l'allegato III può essere riveduto.

**(2)** Il Cile ha comunicato alla Commissione di aver designato un nuovo organismo incaricato del rilascio dei certificati di autenticità a partire dal 1 o luglio 2008.

**(3)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 297/2003.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato III del regolamento (CE) n. 297/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 ( [GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_029_R_TOC) ). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a decorrere dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_043_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 567/2007 ( [GU L 133 del 25.5.2007, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_133_R_TOC) ).

«ALLEGATO III Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità: Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile Teatinos 20 — Oficina 55 Santiago Chile»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a decorrere dal 1o luglio 2008.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 567/2007 ().