# REGOLAMENTO (CE) N. 351/2008 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2008

recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla definizione delle priorità per le ispezioni a terra degli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La direttiva 2004/36/CE introduce un approccio armonizzato in merito all'effettiva applicazione delle norme internazionali di sicurezza all'interno della Comunità attraverso l'armonizzazione delle regole e delle procedure che disciplinano le ispezioni a terra degli aeromobili dei paesi terzi, che atterrano in aeroporti situati negli Stati membri. La direttiva impone agli Stati membri di effettuare, seguendo una procedura armonizzata, ispezioni a terra degli aeromobili di paesi terzi che si sospetta non rispettino le norme internazionali di sicurezza e che atterrano in uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo internazionale, nonché di partecipare alla rilevazione e alla scambio di informazioni sulle ispezioni a terra effettuate.

**(2)** Per ottimizzare l'uso delle limitate risorse a loro disposizione, è opportuno che le autorità di ispezione competenti di ciascuno Stato membro effettuino le ispezioni a terra in via prioritaria su quelle categorie di operatori e aeromobili che hanno maggiori probabilità di presentare carenze in materia di sicurezza.

**(3)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/1991 del Consiglio [^2] ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «definizione delle priorità per le ispezioni a terra», il fatto che uno Stato membro presti una particolare attenzione a una percentuale adeguata del numero totale di ispezioni a terra effettuate annualmente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del presente regolamento;

2) «soggetto», un operatore e/o tutti gli operatori di un determinato Stato e/o un tipo di aeromobili e/o uno specifico aeromobile.

## **Articolo 2**

Criteri di definizione delle priorità

Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/36/CE, gli Stati membri danno la priorità alle ispezioni a terra dei seguenti soggetti che atterrano presso uno qualsiasi dei loro aeroporti aperti al traffico aereo:

1) soggetti che costituiscono una minaccia potenziale per la sicurezza sulla base delle analisi effettuate periodicamente dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

2) i soggetti individuati sulla base di un parere espresso dal comitato per la sicurezza aerea nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio [^3] , che indica la necessità di accertare ulteriormente l'effettivo rispetto delle pertinenti norme di sicurezza attraverso ispezioni a terra sistematiche su detti soggetti. Sono compresi i soggetti che sono stati rimossi dall'elenco dei vettori aerei oggetto di un divieto operativo sul territorio della Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 2111/2005 («l'elenco comunitario»);

3) i soggetti individuati sulla base delle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri o dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005;

4) gli aeromobili gestiti nella Comunità dagli operatori che figurano nell'allegato B dell'elenco comunitario;

5) gli aeromobili gestiti da altri operatori certificati nello stesso Stato di un qualsiasi operatore che figura simultaneamente nell'elenco comunitario.

## **Articolo 3**

Comunicazioni

**1.** L'Agenzia europea per la sicurezza aerea comunica per via elettronica agli Stati membri, almeno ogni quattro mesi, un elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.

**2.** L'AESA controlla la procedura di definizione delle priorità e fornisce agli Stati membri, in collaborazione con gli organismi internazionali competenti nel campo dell'aviazione, le informazioni necessarie per permettere loro di seguire i progressi realizzati nella Comunità per quanto attiene la priorità data alle ispezioni sui soggetti di cui all'articolo 2, compresi i dati statistici pertinenti in materia di traffico aereo.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2008. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 143 del 30.4.2004, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_143_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2111/2005 ( [GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_344_R_TOC) ).

[^2] [GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_373_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_079_R_TOC) ).

[^3] [GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_344_R_TOC) .

[^1]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 2111/2005 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^3]: .