# REGOLAMENTO (CE) N. 358/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile [^1] , in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione è tenuta ad adottare le misure necessarie per l'attuazione di norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea nella Comunità. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione [^2] , è stato il primo atto che ha fissato tali misure.

**(2)** È opportuno che le misure contemplate dal regolamento (CE) n. 622/2003 siano riviste alla luce degli sviluppi tecnici, delle conseguenze operative per gli aeroporti e delle ripercussioni sui passeggeri. Da nuove ricerche è emerso che i vantaggi di una regolamentazione delle dimensioni del bagaglio a mano non compenserebbero le conseguenze operative per gli aeroporti e le ripercussioni sui passeggeri. Tale regolamentazione, che dovrebbe applicarsi dal 6 maggio 2008, deve quindi essere soppressa.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2008. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_355_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ( [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ).

[^2] [GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_089_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/2008 ( [GU L 9 del 12.1.2008, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_009_R_TOC) ).

Il punto 4.1.1.1, lettera g), dell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è soppresso.

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 23/2008 ().