# REGOLAMENTO (CE) N. 379/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1282/2006

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1282/2006 della Commissione, del 17 agosto 2006, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^2] , in particolare l'articolo 33, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** La sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1282/2006 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingentale 2008/2009 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1282/2006, e presentate per il periodo 1 o luglio 2008-30 giugno 2009 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

— 0,699913, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1282/2006,

— 0,292810, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1282/2006.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 aprile 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 ( [GU L 258 del 4.10.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_258_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 234 del 29.8.2006, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_234_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ( [GU L 125 del 15.5.2007, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_125_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1152/2007 (). Il regolamento (CE) n. 1255/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o luglio 2008.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 532/2007 ().