# REGOLAMENTO (CE) N. 388/2008 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2008

che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

**1.** Misure in vigore e inchieste precedenti

**(1)** Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 [^2] («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi, che variano dal 9,7 % al 16,5 %, sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese («inchiesta iniziale»).

**2.** Apertura d'ufficio

**(2)** Conformemente al considerando 325 del regolamento originario la Commissione ha effettuato la sorveglianza delle importazioni al fine di individuare eventuali cambiamenti nell'andamento degli scambi, che potrebbero indicare l'elusione delle misure.

**(3)** I dati a disposizione della Commissione indicano che dall'imposizione delle misure antidumping si è verificato un cambiamento nella configurazione degli scambi, basato su pratiche di spedizione e/o assemblaggio mediante un altro paese, per le quali non vi è una causa legittima né una giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio. Inoltre, gli elementi di prova dimostrano che gli effetti riparatori dei dazi antidumping vigenti sulle importazioni di talune calzature con tomaia di cuoio originarie della RPC risultano indeboliti in termini di quantitativi e di prezzi. Infine i dati dimostrano che, considerato il valore normale del prodotto simile determinato durante l’inchiesta iniziale, i prezzi delle calzature con tomaia di cuoio spedite dalla RAS di Macao indicavano pratiche di dumping.

**(4)** Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che sono disponibili sufficienti prove *prima facie* per aprire un inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un regolamento di apertura dell'inchiesta [^3] (il cosiddetto «regolamento di apertura») su base ex-officio per esaminare la presunta elusione delle misure anti-dumping. Con il regolamento di apertura e conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base la Commissione ha inoltre ordinato alle autorità doganali di registrare, a decorrere dal 7 settembre 2007, le importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate originarie o no della RAS di Macao.

**3.** Inchiesta

**(5)** La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura dell’inchiesta le autorità della RAS di Macao e della Repubblica popolare cinese («RPC»), i produttori/esportatori della RAS di Macao e della RPC, gli importatori comunitari notoriamente interessati e i produttori comunitari di talune calzature con tomaia di cuoio. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RAS di Macao, ai produttori/esportatori della RPC e agli importatori nella Comunità che erano noti alla Commissione dall’inchiesta iniziale o che si erano manifestati entro i termini di cui all’articolo 3 del regolamento di apertura. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

**(6)** Otto produttori/esportatori nella RAS di Macao hanno presentato questionari compilati. Hanno risposto al questionario anche sedici importatori non collegati della Comunità. Inoltre, altri importatori si sono manifestati ma non hanno risposto al questionario.

**(7)** Hanno collaborato all'inchiesta e risposto al questionario le seguenti imprese:

| —: Fabrica de Sapatos Paolina Limitada, Macao | — | Fabrica de Sapatos Paolina Limitada, Macao | — | Feifer Footwear/Ultimate Footwear, Macao | — | Fabrica de Sapatos Fairwear, Macao | — | Hap Yun Shoes Factory, Macao | — | Hong Wan, Macao | — | K. Wah Shoes Factory Limited, Macao | — | Fabrica de Sapatos Sunrise, Macao | — | Vai Un Footwear Factory, Macao |
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| — | Fabrica de Sapatos Paolina Limitada, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Feifer Footwear/Ultimate Footwear, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Fabrica de Sapatos Fairwear, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Hap Yun Shoes Factory, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Hong Wan, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | K. Wah Shoes Factory Limited, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Fabrica de Sapatos Sunrise, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Vai Un Footwear Factory, Macao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| —: a+w shoes GmbH & Co. KG, Germania | — | a+w shoes GmbH & Co. KG, Germania | — | Aasics Europe B.V., Paesi Bassi | — | Aldo Regno Unito Ltd, Regno Unito | — | Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, Germania | — | Eurohispana De Inversiones, S.A., Spagna | — | Firma Handlowa «C.A.M. », Polonia | — | Footex International B.V., Paesi Bassi | — | Heson International B.V., Paesi Bassi | — | Mexx Shoes B.V., Paesi Bassi | — | Orion Italiana GmbH & Co. KG, Germania | — | PWH Originals International B.V., Paesi Bassi | — | Shoe.com GmbH & Co. KG, Germania | — | Wendel GmbH & Co. KG, Germania | — | Wolverine Europe Ltd., Regno Unito | — | Wolverine Europe B.V., Paesi Bassi | — | Wortman KG Internationale Schuproduktionen, Germania |
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| — | a+w shoes GmbH & Co. KG, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Aasics Europe B.V., Paesi Bassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Aldo Regno Unito Ltd, Regno Unito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Eurohispana De Inversiones, S.A., Spagna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Firma Handlowa «C.A.M. », Polonia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Footex International B.V., Paesi Bassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Heson International B.V., Paesi Bassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Mexx Shoes B.V., Paesi Bassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Orion Italiana GmbH & Co. KG, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | PWH Originals International B.V., Paesi Bassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Shoe.com GmbH & Co. KG, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Wendel GmbH & Co. KG, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Wolverine Europe Ltd., Regno Unito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Wolverine Europe B.V., Paesi Bassi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | Wortman KG Internationale Schuproduktionen, Germania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**(8)** Inoltre ventisette produttori/esportatori nella RPC hanno risposto a mini questionari relativi al commercio di calzature via Macao.

**(9)** Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:

— Fabrica de Sapatos Paolina Limitada, Macao

— Feifer Footwear (Macau)/Ultimate Footwear (Macau), Macao

— Fabrica de Sapatos Fairwear (Macau) Limitada, Macao

— Hap Yun Shoes Factory, Macao

— Hong Wan Factory, Macao

— Fabrica de Sapatos K. Wah Limitada, Macao

— Vai Un Footwear Factory, Macao

**(10)** Con le visite alle sette imprese è stato coperto oltre il 90 % della produzione dei produttori che hanno cooperato all'inchiesta.

**(11)** All'occorrenza sono state effettuate visite di verifica presso gli operatori commerciali sia nella RAS di Macao che nella RAS di Hong Kong che vendevano il prodotto in esame nel mercato comunitario. Tali visite sono state limitate alla vendita del prodotto in esame prodotto da imprese verificate di Macao e le autorità della RAS di Hong Kong sono state informate delle visite.

**4.** Prodotto in esame e prodotto simile

**(12)** Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo («alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio»), originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 6403 20 00 , ex 6403 51 05 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 05 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 05 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 05 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 («il prodotto in esame»).

**(13)** Il prodotto in esame è rappresentato da alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ad esclusione delle calzature per lo sport, delle calzature contenenti una tecnologia speciale, delle pantofole ed altre calzature da camera e delle calzature con puntale protettivo, spedite dalla RAS di Macao («il prodotto oggetto dell'inchiesta»), a prescindere che siano dichiarate o meno originarie della RAS di Macao, dichiarate di norma agli stessi codici NC del prodotto in esame.

**(14)** L'inchiesta ha dimostrato che le calzature esportate nella Comunità dalla Repubblica popolare cinese e quelle spedite dalla RAS di Macao alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Vanno pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

**5.** Periodo dell’inchiesta

**(15)** L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o luglio 2006 e il 30 giugno 2007 («periodo dell’inchiesta»). Per esaminare il presunto cambiamento nella configurazione degli scambi e gli altri aspetti di cui all'articolo 13 del regolamento di base sono stati raccolti dati per il periodo dal 2004 fino alla fine del PI.

**6.** Divulgazione

**(16)** Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intende raccomandare:

**i)** l'estensione delle misure antidumping definitive istituite con il regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla SAR di Macao;

ii) di non concedere esenzioni alle imprese che ne hanno fatto domanda. Ai sensi delle disposizioni del regolamento di base, alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

**(17)** Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

B. ESITO DELL'INCHIESTA

**1.** Considerazioni generali

**(18)** Come indicato sopra, l'analisi del cambiamento dell'andamento delle importazioni ha coperto il periodo dal 2004 fino alla fine del PI. I dati sono stati raccolti e analizzati in base al mercato della Comunità allargata (UE27) alla data del regolamento di apertura. Tuttavia va ricordato che le misure originali sono state imposte alla RPC in base a calcoli che tenevano conto del mercato comunitario in quel momento (UE25). Considerando questo elemento, i livelli di importazione nei due nuovi Stati membri (Bulgaria e Romania) sono stati analizzati, ed è emerso chiaramente che questi due paesi ricoprivano una percentuale esigua delle importazioni totali dell'UE27. Quindi la decisione di utilizzare l'UE27 o l'UE25 come base per l'analisi non influiva sulle sue conclusioni.

**2.** Grado di collaborazione e determinazione del volume delle importazioni

**(19)** Come indicato nel considerando 6, otto produttori/esportatori della RAS di Macao hanno cooperato all'inchiesta rispondendo ai questionari e tutte queste imprese hanno esportato il prodotto in esame nella Comunità direttamente o indirettamente mediante operatori commerciali. In base alle informazioni fornite dalle autorità di Macao, è chiaro che almeno quindici imprese producevano calzature a Macao al momento dell'apertura dell'inchiesta. Tuttavia il maggior produttore, che rappresentava circa il 50 % delle esportazioni nella Comunità, non ha cooperato e quindi il livello di cooperazione è risultato inferiore al 50 %. Inoltre, solo ventisette produttori esportatori della RPC hanno risposto al mini questionario della Commissione. Durante l'inchiesta iniziale è emerso chiaramente che i produttori nella RPC erano diverse centinaia. Nessuno dei ventisette rispondenti ha dichiarato di esportare nella Comunità via Macao.

**(20)** Visto che il livello di cooperazione sia per la RAS di Macao che per la RPC non era elevato, è stato necessario determinare il volume delle importazioni in base a fonti statistiche. Questi dati sono stati sottoposti ad un controllo incrociato e confermati da altri fonti statistiche disponibili alla Commissione. Quest'approccio è stato inoltre confermato da altre informazioni ricevute durante l'inchiesta che indicavano l'esistenza di diversi produttori/esportatori non cooperanti nella RAS di Macao e nella RPC che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità nel PI.

**3.** Metodologia

**(21)** Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, o che vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, se necessario ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base.

**(22)** Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione e l'assemblaggio del prodotto oggetto delle misure tramite la RAS di Macao. Per questa ragione l'esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento di base.

**(23)** A questo riguardo si sottolinea che otto produttori di Macao hanno risposto al questionario. I sette produttori più grandi sono stati oggetto di controllo in loco e tutte e otto le risposte sono state utilizzate come base di calcolo dei seguenti aspetti dell'inchiesta di cui all'articolo 13 del regolamento di base:

**a)** valore dei pezzi utilizzati nelle operazioni di assemblaggio;

**b)** valore aggiunto in termini di costi di produzione (CDP);

**c)** dumping utilizzando il normale valore dell'inchiesta precedente;

**d)** determinazione di quando le imprese hanno avviato la produzione o se le operazioni sono aumentate sostanzialmente dall'imposizione delle misure;

**e)** valutazione per determinare se i prodotti importati, in termini di quantità e/o prezzi, abbiano indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore.

**(24)** Per quanto riguarda i punti a) e b) di cui sopra, sono stati utilizzati i dati sui prezzi forniti dai produttori di Macao, inclusi i loro acquisti dai fornitori cinesi. Poiché nessuno dei fornitori cinesi interessati ha ottenuto il TEM nell'inchiesta iniziale, è emersa la questione sull'opportunità di utilizzare le informazioni sui costi relativi ai fornitori cinesi. Nell'inchiesta iniziale, in cui è stato determinato che i costi cinesi indicati erano inaffidabili in quanto non era stato concesso il TEM, sono stati utilizzati i costi di un paese di riferimento (Brasile). Per quanto riguarda la presente inchiesta, i calcoli sono stati basati su dati cinesi e del paese di riferimento provenienti dall'inchiesta iniziale.

**(25)** Nei casi in cui un'impresa non abbia fornito una risposta completa al questionario, i risultati relativi ai punti da a) ad e) di cui sopra sono stati basati su fatti disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. In questi casi il produttore/esportatore interessato è stato informato mediante, tra l'altro, una comunicazione e gli è stata fornita la possibilità di presentare osservazioni.

**(26)** Tenendo conto del fatto che le prove statistiche raccolte nella presente inchiesta non hanno fatto distinzioni tra i tipi di calzature in questione, le verifiche di cui al considerando 23 sono state valutate in base ai dati ricevuti dai produttori/esportatori cooperanti di Macao.

**(27)** Per valutare se i prodotti importati dalla RAS di Macao avevano, in termini di quantità e/o prezzi, indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore, le quantità ed i prezzi alla vendita degli otto produttori cooperanti sono stati confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito dai produttori comunitari nell'inchiesta iniziale.

**(28)** A norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, la Commissione ha verificato l'esistenza di prove del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari. A tal fine, i prezzi all'esportazione dei produttori cooperanti della RAS di Macao, praticati durante il periodo dell'inchiesta, sono stati confrontati con il valore normale determinato nell'ambito dell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive per il prodotto simile. Nell’inchiesta iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito praticati in Brasile, che è stato scelto come paese di riferimento ad economia di mercato, adeguato alla Repubblica popolare cinese. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

**(29)** A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

**4.** Modifica della configurazione degli scambi

**(30)** Le importazioni dalla Cina sono diminuite dall'imposizione delle misure provvisorie nell'inchiesta iniziale con il regolamento (CE) n. 533/2006 [^4] . In contrasto, le importazioni dalla RAS di Macao sono aumentate enormemente. Questo cambiamento nella configurazione degli scambi è espresso in modo preciso nell'inchiesta mediante l'analisi dei volumi di vendita nel periodo da aprile a dicembre degli anni 2005, 2006 e 2007, in quanto le misure sono state originariamente imposte nell'aprile del 2006 e le calzature rappresentano prodotti con variazioni stagionali.

*Fonte* — dati statistici (TARIC) disponibili alla Commissione che riguardano solo il prodotto in esame (dati arrotondati per motivi di riservatezza)

Repubblica popolare cinese

| Periodo | Volume esportato nell'UE |
| --- | --- |
| Da aprile a dicembre 2005 | Circa 142 milioni di paia |
| Da aprile a dicembre 2006 | Circa 66 milioni di paia |
| Da aprile a dicembre 2007 | Circa 70 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili) |

RAS di Macao

| Periodo | Volume esportato nell'UE |
| --- | --- |
| Da aprile a dicembre 2005 | Circa 0,5 milioni di paia |
| Da aprile a dicembre 2006 | Circa 8,0 milioni di paia |
| Da aprile a dicembre 2007 | Circa 8,5 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili) |

**(31)** È chiaro dalle cifre sopra indicate sopra che le importazioni dalla RPC sono diminuite sostanzialmente negli ultimi nove mesi del 2007 e del 2006 rispetto al 2005. Per contro le importazioni dalla RAS di Macao sono aumentate notevolmente negli stessi periodi di tempo. Tali risultati sostengono l'affermazione che le merci sono state spedite dalla Cina via la RAS di Macao alla Comunità.

**(32)** La Commissione ha effettuato controlli incrociati di questi dati con altre fonti statistiche disponibili che hanno dato gli stessi risultati.

**(33)** La Commissione ha inoltre utilizzato le statistiche delle importazioni e delle esportazioni di Macao per i pezzi per calzature che indicano che:

| Periodo | Volume importato nella RAS di Macao dalla RPC |
| --- | --- |
| Da aprile a dicembre 2005 | Circa 30 tonnellate |
| Da aprile a dicembre 2006 | Circa 900 tonnellate |
| Da aprile a dicembre 2007 | Circa 800 tonnellate (estrapolazione basata sui dati disponibili) |
| Per contro, era trascurabile il volume delle esportazioni di tali pezzi nei tre periodi sopra indicati. *Fonte* — Macao Economic Services Database |  |

**(34)** I risultati di cui sopra dimostrano che l'importazione di pezzi per calzature è aumentata in modo massiccio dopo l'imposizione delle misure provvisorie nell'aprile 2006 e che un'importante attività di assemblaggio è stata creata nella RAS di Macao dopo l'imposizione di tali misure.

**(35)** La Commissione ha inoltre utilizzato le statistiche delle importazioni e delle esportazioni di Macao di calzature finite che indicano che:

| Periodo | Volume esportato nell'UE dalla RAS di Macao |
| --- | --- |
| Da aprile a dicembre 2005 | 0,3 milioni di paia |
| Da aprile a dicembre 2006 | 10,8 milioni di paia |
| Da aprile a dicembre 2007 | 8,2 milioni di paia (estrapolazione basata sui dati disponibili) |
| *Fonte* — Macao Economic Services Database |  |

**(36)** I dati di cui sopra dimostrano che l'importazione di calzature dalla RPC nella RAS di Macao e l'esportazione delle stesse calzature dalla RAS di Macao nell'UE sono aumentate in modo massiccio dopo l'imposizione delle misure provvisorie nell'aprile 2006. In tal modo si dimostra che le operazioni di spedizione mediante un altro paese sono state eseguite tramite la RAS di Macao dopo l'imposizione delle misure.

**(37)** La diminuzione globale delle esportazioni cinesi nella Comunità e l'aumento parallelo delle esportazioni dalla RAS di Macao dopo l'imposizione delle misure provvisorie costituiscono un cambiamento nella configurazione degli scambi commerciali tra i suddetti paesi.

**5.** Elusione mediante operazioni di assemblaggio

**(38)** Oltre alle prove di cui al considerando 37, l'elusione mediante operazioni di assemblaggio è stata valutata utilizzando dati forniti dai produttori/esportatori cooperanti di Macao.

5.1. Verifica del valore dei pezzi [articolo 13, paragrafo 2, lettera b)]

**(39)** Per tutti gli otto esportatori cooperanti di Macao la stragrande maggioranza delle materie prime è stata fornita da fornitori cinesi. Tali materie prime non erano semplicemente cuoio, plastica, ecc., ma tomaie complete, suole esterne, suole interne, lacci, scatole da scarpe e altri accessori. In alcuni casi anche la colla è stata acquistata dai fornitori cinesi. Ciò è stato dimostrato dalle copie delle fatture per le materie prime viste in loco e dalla verifica in loco delle linee di produzione e delle scorte di materie prime.

**(40)** Nessuna delle imprese cinesi che ha fornito materie prime agli otto produttori di Macao ha ricevuto il TEM nell'inchiesta iniziale e quindi si è sollevata la questione dell'opportunità di utilizzare i dati di acquisto dai fornitori cinesi. Nell'inchiesta iniziale, in cui è stato determinato che i costi cinesi indicati erano inaffidabili in quanto non è stato concesso il TEM, sono stati utilizzati i costi di un paese di riferimento (Brasile). Per quanto riguarda la presente inchiesta, i calcoli sono stati basati su dati cinesi e del paese di riferimento.

**(41)** Per quanto riguarda il calcolo basato sui costi dei produttori di Macao, inclusi i costi effettivi di acquisto dai fornitori cinesi, un quantitativo limitato di materiali minori è stato acquistato a Macao; tuttavia tali materiali rappresentavano al massimo il 2 % del valore totale dei pezzi assemblati.

**(42)** Per quanto riguarda il calcolo basato sui dati del paese di riferimento (Brasile) un risultato simile è stato ottenuto e visto che i costi delle materie prime brasiliane erano leggermente più alti rispetto a quelli cinesi, la percentuale dei costi totali per le materie prime acquistate nella RAS di Macao era ancora più bassa.

**(43)** È stato quindi concluso che oltre il 60 % del valore totale delle materie prime del prodotto assemblato è stato acquistato dalla RPC.

5.2. Verifica del valore aggiunto del costo di produzione («CDP») [articolo 13, paragrafo 2, lettera b)]

**(44)** Questa verifica è stata valutata utilizzando dati forniti dagli otto produttori cooperanti di Macao. Per tutte le imprese era chiaro che la maggior parte di valore aggiunto nel CDP veniva creata nella RPC e non nella RAS di Macao. La fornitura dalla RPC riguardava in tutti i casi pezzi che erano talmente avanzati nel processo di produzione che l'assemblaggio in Macao riguardava solo i macchinari e la manodopera per incollare e rifinire le calzature.

**(45)** Per ogni impresa è stato effettuato un calcolo per valutare il valore in termini di CDP in Macao. Tali dati sono stati ottenuti dai documenti contabili di ogni impresa. Tuttavia, alcune imprese operavano solo in base a tariffe di lavorazione e non erano a conoscenza del valore della trasformazione creato nella RPC da parte dei loro fornitori. In questi casi è stato possibile stimare il valore usando le informazioni relative alle materie prime ricevute dalla RPC e il prezzo all'esportazione delle merci da Macao, esclusi i profitti e i costi relativi a spese generali, di gestione e di vendita. Questa verifica è stata effettuata mediante l'esame di copie di fatture di materie prime, documenti contabili di altre voci CDP visionati in loco e fatture di esportazione insieme a un'ispezione fisica delle linee di produzione e delle scorte di materie prime.

**(46)** Nessuna delle imprese cinesi che ha fornito materie prime agli otto produttori di Macao ha ricevuto il TEM nell'inchiesta iniziale e quindi si è sollevata la questione dell'opportunità di utilizzare i dati di acquisto dai fornitori cinesi. Nell'inchiesta iniziale, in cui è stato determinato che i costi cinesi indicati erano inaffidabili in quanto non è stato concesso il TEM, sono stati utilizzati i costi di un paese di riferimento (Brasile). Per quanto riguarda la presente inchiesta, i calcoli sono stati basati su dati cinesi e del paese di riferimento.

**(47)** Per quanto riguarda il calcolo basato sui costi dei produttori di Macao, inclusi i costi effettivi di acquisto dai fornitori cinesi, i calcoli hanno dimostrato che i CDP delle operazioni di assemblaggio a Macao erano del 6-18 %, a seconda dell'impresa, e la media ponderata era pari al 9,5 %. Per quanto riguarda il calcolo basato sui dati del paese di riferimento (Brasile) è stato ottenuto un risultato molto simile e visto che i CDP brasiliani erano leggermente più alti rispetto a quelli cinesi, la percentuale dei costi totali CDP nella RAS di Macao erano ancora più bassi.

**(48)** Un importatore cooperante ha affermato che i produttori di Macao non violavano la verifica riguardante il 25 % di valore aggiunto del costo di produzione. Secondo questo importatore i produttori di Macao disponevano di certificati di origine per le loro esportazioni di calzature, quindi non eludevano le misure in vigore. Tuttavia, il fatto che i produttori di Macao forniscano certificati di origine con le loro esportazioni non è pertinente. La conformità alle norme di origine non esclude la possibilità di elusione delle misure antidumping.

**(49)** In base ai considerando da 44 a 48, è stato concluso che il valore aggiunto ai pezzi originato nelle operazioni di assemblaggio non superava il 25 % del valore del costo di produzione.

5.3. Aumento della produzione dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale [articolo 13, paragrafo 2, lettera a)]

**(50)** L'inchiesta iniziale relativa a questo prodotto è stata aperta il 7 luglio 2005. È stato quindi necessario stabilire se la produzione era aumentata dopo questa data. Questa verifica è stata effettuata utilizzando le fatture delle materie prime, i registri di produzione e le fatture di vendita delle merci finite degli otto esportatori cooperanti di Macao.

**(51)** Per tre imprese era evidente che la produzione di calzature era stata avviata dopo il luglio del 2005.

**(52)** Per tutte le altre imprese è stato individuato un aumento sostanziale della produzione confrontando i volumi di produzione del 2005 con quelli del periodo dell'inchiesta. Tali aumenti erano in media del 100 %. È stato pertanto concluso che si è verificato un aumento sostanziale della produzione dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale nel luglio del 2005.

**(53)** I rappresentanti legali di diversi importatori cooperanti hanno affermato che i loro clienti (dettaglianti) preferivano le calzature fabbricate a Macao a quelle fabbricate nella RPC perché gli standard di produzione erano più elevati e la qualità delle materie prime era migliore. Hanno affermato inoltre che il furto di proprietà intellettuale era un problema nella RPC. Gli importatori hanno sostenuto che questo è uno dei motivi per i quali si forniscono dalla RAS di Macao. Tuttavia nessuna di queste affermazione è stata documentata dai produttori cooperanti nella RAS di Macao. In effetti nessuno dei produttori cooperanti aveva grandi impianti di produzione; essi si limitavano ad assemblare i pezzi forniti dalla RPC. L'inchiesta ha dimostrato inoltre che in termini di qualità di materie prime e standard di produzione le calzature originarie della RAS di Macao erano identiche a quelle originarie della RPC. Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, nemmeno questa affermazione è stata documentata e inoltre non era spiegabile perché preoccupazioni in quest'ambito potessero comportare un brusco aumento nella produzione nella RAS di Macao come indicato sopra. L'inchiesta ha concluso che il motivo dell'aumento della produzione era l'imposizione di misure antidumping sulle calzature originarie dalla RPC.

**(54)** Un altro importatore ha affermato che l'esistenza di impianti di produzione nella RAS di Macao prima dell'imposizione delle misure nella RPC dimostra che esiste una giustificazione economica per le importazioni dalla RAS di Macao. Tuttavia l'inchiesta ha dimostrato che prima dell'imposizione delle misure relative alle importazioni dalla RPC il livello dell'attività produttiva nella RAS di Macao era molto basso. In effetti, come dimostrato dai risultati di cui sopra, si è verificato un aumento massiccio della produzione di calzature in seguito all'adozione delle misure antidumping. Tale aumento è dovuto alla creazione di nuove imprese e al fatto che le imprese che esistevano già hanno aumentato o riavviato la produzione.

**6.** Elusione mediante la spedizione tramite un altro paese

**(55)** Poiché nessuno dei ventisette esportatori cinesi che hanno cooperato all'inchiesta ha dichiarato di esercitare un commercio di calzature tramite Macao, la Commissione ha analizzato dati statistici per determinare se si erano verificate operazioni di spedizione tramite Macao.

**(56)** Il cambiamento nella configurazione degli scambi commerciali descritto sopra nei considerando da 30 a 37 sostiene la denuncia di elusione mediante spedizione tramite un altro paese. In particolare, il commercio in calzature finite di cui al considerando 35 dimostra che il prodotto in esame, che veniva esportato nel mercato comunitario dalla RPC, era spedito tramite la RAS di Macao.

**(57)** Tenendo conto che la popolazione della RAS di Macao contava solo mezzo milione di persone circa nel PI, non si può affermare che le 4,5 milioni di paia di scarpe importate dalla RPC nel 2006 fossero destinate al consumo di Macao. Al contrario, le statistiche di esportazione dimostrano che una grande proporzione di tali calzature è stata riesportata nella Comunità. Il volume esportato nel PI da Macao nella Comunità corrispondeva in effetti ad un numero superiore a 4,5 milioni di paia (circa 10 milioni di paia). Tale aumento può essere spiegato dalla trasformazione di pezzi di scarpe in calzature finite.

**(58)** L'inchiesta non ha scoperto alcuna giustificazione per queste pratiche oltre all'imposizione delle misure antidumping.

**(59)** In conclusione, l'inchiesta ha dimostrato che le operazioni su vasta scala di spedizione mediante un altro paese sono state eseguite tramite la RAS di Macao dopo l'imposizione delle misure antidumping sulle calzature originarie della RPC.

**7.** Verifica del dumping [articolo 13, paragrafo 1)]

**(60)** A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12 del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame spedite dalla RAS di Macao.

**(61)** La metodologia per questa verifica è descritta nei considerando da 21 a 29. Il margine di dumping per le imprese cooperanti varia dall'8 % al 57 %. In assenza di cooperazione per quanto riguarda le operazioni di spedizione tramite un altro paese, il calcolo eseguito in base a fonti statistiche disponibili ha confermato livelli significativi di dumping.

**(62)** Un importatore cooperante ha sostenuto che le importazioni da Macao non erano oggetto di dumping e ha contestato la metodologia che usa il valore normale dell'inchiesta iniziale. Tuttavia, va sottolineato che la metodologia impiegata è quella disposta dall'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento di base.

**8.** Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping [articolo 13, paragrafo 1)]

**(63)** L'analisi del flusso commerciale di cui ai considerando da 30 a 37 dimostra un cambiamento nella configurazione delle importazioni comunitarie dopo l'apertura dell'inchiesta iniziale. È stato quindi esaminato se tale cambiamento abbia indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping imposte con l'inchiesta iniziale.

**(64)** In termini di quantità, il considerando 35 dimostra un aumento delle esportazioni di calzature nel mercato comunitario di circa 10 milioni di paia nel periodo da aprile a dicembre 2006 e 2007 rispetto allo stesso periodo del 2005. Nell'inchiesta iniziale il livello del mercato comunitario è stato stabilito a 714 milioni di paia, che significa che le importazioni coprono circa l'1,5 % del consumo. Inoltre, visto che i prezzi CIF all'importazione erano mediamente superiori a 10 EUR a paia, le importazioni dalla RAS di Macao ammontava a oltre 100 milioni di EUR. Le importazioni dalla RAS di Macao devono quindi essere considerate sostanziali e significative.

**(65)** Per quanto concerne i prezzi di dumping del prodotto spedito dalla RAS di Macao, è emerso che essi sono stati, in media, molto inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato per i produttori comunitari nell'inchiesta iniziale.

**(66)** Di conseguenza la Commissione ha concluso che le importazioni dalla RAS di Macao del prodotto in esame compromettevano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi.

C. CONCLUSIONI

**(67)** La presente inchiesta è stata caratterizzata un alto livello di non cooperazione nella RPC, mentre la cooperazione nella RAS di Macao, anche se non di livello elevato, è stata considerata sufficiente per fornire una base rappresentativa per la valutazione delle operazioni di assemblaggio e spedizione tramite la RAS di Macao. Per quanto riguarda le denuncie di spedizione tramite la RAS di Macao (senza operazioni di assemblaggio) nessuna impresa ha cooperato; quindi la Commissione si è dovuta basare, tra l'altro, su informazioni statistiche.

**(68)** L'inchiesta ha dimostrato una chiara elusione delle misure imposte sul prodotto in esame originario dalla RPC ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base tramite la RAS di Macao. Viste le considerazioni di cui sopra, le attuali misure antidumping imposte sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC devono essere estese allo stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.

**(69)** Le misure da estendere sono quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 3 del regolamento originario relative a «tutte le altre imprese».

**(70)** Conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, secondo cui le misure estese debbono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate del prodotto in esame spedito dalla RAS di Macao.

D. RICHIESTE DI ESENZIONE

**(71)** Nessuna delle otto imprese che ha risposto al questionario ha fatto domanda di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base.

**(72)** Tuttavia, si ricorda che tutte e otto le imprese hanno eseguito limitate operazioni di assemblaggio simili e hanno acquistato tutte le loro materie prime dalla RPC. Poiché tutte le imprese non hanno soddisfatto le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, nessuna esenzione sarebbe stata concessa anche se richiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre imprese», imposto dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1 originarie nella Repubblica popolare cinese del suddetto regolamento, è esteso a talune calzature con tomaie in cuoio naturale o ricostituito di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006, classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 20 00 , ex 6403 51 05 , ex 6403 51 11 , ex 6403 51 15 , ex 6403 51 19 , ex 6403 51 91 , ex 6403 51 95 , ex 6403 51 99 , ex 6403 59 05 , ex 6403 59 11 , ex 6403 59 31 , ex 6403 59 35 , ex 6403 59 39 , ex 6403 59 91 , ex 6403 59 95 , ex 6403 59 99 , ex 6403 91 05 , ex 6403 91 11 , ex 6403 91 13 , ex 6403 91 16 , ex 6403 91 18 , ex 6403 91 91 , ex 6403 91 93 , ex 6403 91 96 , ex 6403 91 98 , ex 6403 99 05 , ex 6403 99 11 , ex 6403 99 31 , ex 6403 99 33 , ex 6403 99 36 , ex 6403 99 38 , ex 6403 99 91 , ex 6403 99 93 , ex 6403 99 96 , ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao. I codici TARIC per le importazioni spedite dalla RAS di Macao figurano nell’allegato del presente regolamento.

**2.** I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2007 [^5] e degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 384/96.

**3.** Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

## **Articolo 2**

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1028/2007.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ( [GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_340_R_TOC) ).

[^2] [GU L 275 del 6.10.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_275_R_TOC) .

[^3] [GU L 234 del 6.9.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_234_R_TOC) .

[^4] [GU L 98 del 6.4.2006, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_098_R_TOC) .

[^5] [GU L 234 del 6.9.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_234_R_TOC) .

Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito quali definite all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1472/2006, spedite da Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie di tale paese

| Codice NC | Codice TARIC Spedizioni da Macao |
| --- | --- |
| 6403 20 00 | 20 |
| 6403 51 05 | 15 |
| 6403 51 05 | 95 |
| 6403 59 05 | 15 |
| 6403 59 05 | 95 |
| 6403 91 05 | 15 |
| 6403 91 05 | 95 |
| 6403 99 05 | 15 |
| 6403 99 05 | 95 |
| 6403 51 11 | 91 |
| 6403 51 15 | 91 |
| 6403 51 19 | 91 |
| 6403 51 91 | 91 |
| 6403 51 95 | 91 |
| 6403 51 99 | 91 |
| 6403 59 11 | 91 |
| 6403 59 31 | 91 |
| 6403 59 35 | 91 |
| 6403 59 39 | 91 |
| 6403 59 91 | 91 |
| 6403 59 95 | 91 |
| 6403 59 99 | 91 |
| 6403 91 11 | 95 |
| 6403 91 13 | 95 |
| 6403 91 16 | 95 |
| 6403 91 18 | 95 |
| 6403 91 91 | 95 |
| 6403 91 93 | 95 |
| 6403 91 96 | 95 |
| 6403 91 98 | 95 |
| 6403 99 11 | 91 |
| 6403 99 31 | 91 |
| 6403 99 33 | 91 |
| 6403 99 36 | 91 |
| 6403 99 38 | 91 |
| 6403 99 91 | 95 |
| 6403 99 93 | 25 |
| 6403 99 93 | 95 |
| 6403 99 96 | 25 |
| 6403 99 96 | 95 |
| 6403 99 98 | 25 |
| 6403 99 98 | 95 |
| 6405 10 00 | 81 |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .