# REGOLAMENTO (CE) N. 404/2008 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 2008

recante modifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli per quanto riguarda l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nonché l'etilene

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari [^1] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, alcuni Stati membri hanno trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione una serie di informazioni onde poter inserire alcuni prodotti nell'allegato II del suddetto regolamento.

**(2)** La Commissione ha invitato un gruppo di esperti ad hoc a trasmettere raccomandazioni relative, da un lato, all'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame nell'agricoltura biologica e, dall'altro, all'estensione dell'impiego dell'etilene per lo sverdimento degli agrumi e l'inibizione della germinazione nelle patate e nelle cipolle, alla luce dei principi che disciplinano l'agricoltura biologica.

**(3)** Il gruppo di esperti ha presentato alla Commissione una relazione, in data 22 e 23 gennaio 2008 [^2] , in cui si raccomandava l'autorizzazione ad adoperare lo spinosad, il bicarbonato di potassio e l'octanoato di rame a determinate condizioni e ad estendere l'impiego dell'etilene nello sverdimento degli agrumi e nell'inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle, anche in tal caso a determinate condizioni. Sulla base della relazione di questo gruppo di esperti e degli elementi sopra esposti, la Commissione ritiene opportuno autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti nell'agricoltura biologica ed estendere l'impiego dell'etilene.

**(4)** Lo spinosad è un nuovo antiparassitario di origine microbica, considerato indispensabile per lottare contro alcuni dei principali parassiti, e contribuisce alla sostenibilità del sistema di produzione in caso di attacco da parte di altri organismi nocivi. Il suo impiego presuppone tuttavia l'adozione di misure atte a ridurre al minimo il rischio per gli organismi non bersaglio.

**(5)** Per quanto riguarda l'inserimento dello spinosad nell'allegato, occorre precisare che l'impiego di microorganismi è generalmente consentito nell'agricoltura biologica per lottare contro i parassiti e le fitopatie mentre le sostanze prodotte dai microorganismi debbono essere enumerate individualmente.

**(6)** Il bicarbonato di potassio è considerato indispensabile nella lotta contro varie malattie fungine che colpiscono una serie di colture e può contribuire a ridurre l'impiego di rame e zolfo nell'ambito della lotta contro alcuni attacchi combinati di parassiti.

**(7)** L'octanoato di rame è un nuova formulazione del rame che può essere utilizzata allo stesso scopo di altri composti del rame che sono già iscritti nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91. L'impiego dell'octanoato di rame riduce il quantitativo totale di rame da applicare in ciascuna stagione.

**(8)** L'etilene è già iscritto nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 in quanto sostanza tradizionalmente adoperata nell'agricoltura biologica. È sembrato quindi appropriato completare le condizioni per l'uso di tale sostanza menzionando altri due usi considerati essenziali: sverdimento degli agrumi, allorché tale trattamento fa parte di una strategia volta ad impedire gli attacchi della mosca della frutta, ed inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle destinate alla conservazione.

**(9)** Occorre pertanto modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91.

**(10)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_198_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione ( [GU L 38 del 13.2.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_038_R_TOC) ).

[^2] Relazione del gruppo di esperti ad hoc sull'impiego degli antiparassitari nella produzione biologica di prodotti agricoli, 22-23 gennaio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides\_en.pdf

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

Nella Parte B «Antiparassitari», il punto 1. «Prodotti fitosanitari» è modificato come segue:

**(1)** La tabella II «Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti» è sostituita dalla seguente tabella:

«II. Microorganismi utilizzati nella lotta biologica contro i parassiti e le fitopatie

| Designazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
| --- | --- |
| Microorganismi (batteri, virus e funghi) | Solo ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |

IIa Sostanze prodotte da microorganismi

| Designazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
| --- | --- |
| Spinosad | Insetticida;<br>solo se prodotto da ceppi non geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE<br>solo allorché sono adottate misure atte a minimizzare il rischio per i principali parassitoidi ed il rischio di sviluppo di una resistenza<br>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo |

**(2)** La tabella IV «Altre sostanze di uso tradizionale in agricoltura biologica» è modificata come segue:

**a)** La voce riguardante il rame, alla colonna intitolata «Designazione», è sostituita dal seguente testo: «Rame, nella forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, solfato di rame (tribasico), ossido ramoso, octanoato di rame».

| b) | \| Designazione \| Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso \|; \| --- \| --- \|; \| «(*) Etilene \| Sverdimento di banane, kiwi e cachi; sverdimento degli agrumi, unicamente nell'ambito di una strategia mirante a prevenire gli attacchi della mosca della frutta; induzione della fioritura dell'ananas; inibizione della germinazione delle patate e delle cipolle<br>Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo» \| |
| --- | --- |

**(3)** Nella tabella V «Altre sostanze», è inserita la seguente voce:

| Designazione | Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso |
| --- | --- |
| «Bicarbonato di potassio | Fungicida». |

[GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_106_R_TOC) .»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 123/2008 della Commissione ().
[^2]: Relazione del gruppo di esperti ad hoc sull'impiego degli antiparassitari nella produzione biologica di prodotti agricoli, 22-23 gennaio 2008, http://ec.europa.eu/agriculture/qual/organic/publi/pesticides\_en.pdf