# REGOLAMENTO (CE) N. 439/2008 DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

recante modifica all'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 per quanto riguarda le importazioni di prodotti della pesca originari delle Figi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [^1] , in particolare l’articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [^2] , in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

**(1)** In forza dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità del regolamento suddetto.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio [^3] (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 prevede che, in deroga all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 854/2004, gli Stati membri possano, a determinate condizioni, autorizzare l'importazione di prodotti della pesca da paesi terzi figuranti nell'allegato II del regolamento in questione.

**(3)** Tali paesi terzi non sono stati ancora oggetto di un'ispezione comunitaria volta a verificare le loro condizioni sanitarie e ad accertare se i controlli effettuati dalle autorità competenti sono conformi alle prescrizioni della legislazione comunitaria. Le Figi figurano attualmente nell'elenco dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005.

**(4)** Un'ispezione comunitaria nelle effettuata nelle Figi ha fatto registrare gravi lacune riguardo all'igiene nella movimentazione dei prodotti della pesca e alla capacità delle autorità delle Figi di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici. Le Figi, quindi, non sono in grado di garantire che i prodotti della pesca sono stati ottenuti in condizioni quantomeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari.

**(5)** Di conseguenza, non dovranno più essere autorizzate le importazioni nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalle Figi.

**(6)** Onde consentire l'entrata nella Comunità di prodotti della pesca provenienti dalle Figi, prodotti e certificati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, occorre fissare un periodo transitorio.

**(7)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2076/2005.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2076/2005 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Durante un periodo transitorio non superiore a sei settimane dalla data di entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalle Figi, prodotti e certificati prima di tale data.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione ( [GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_281_R_TOC) ).

[^2] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^3] [GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_338_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/2007 ( [GU L 281 del 25.10.2007, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_281_R_TOC) ).

«ALLEGATO II Elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono consentite le importazioni di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati al consumo umano AO — ANGOLA AZ — AZERBAIJAN [^1] BJ — BENIN CG — CONGO [^2] CM — CAMERUN ER — ERITREA IL — ISRAELE MM — MYANMAR SB — ISOLE SALOMONE SH — SAINT HELENA TG — TOGO

[^1] Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.

[^2] Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare».

[^1]: Autorizzato unicamente per le importazioni di caviale.
[^2]: Autorizzato unicamente per le importazioni di prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare».
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1246/2007 ().