# REGOLAMENTO (CE) N. 455/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

che abroga il regolamento (CE) n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra [^1] , di seguito denominato «l'APC», è entrato in vigore il 1 o marzo 1998.

**(2)** A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'APC, gli scambi di alcuni prodotti di acciaio sono disciplinati dal titolo III dell'APC, escluso l'articolo 14, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

**(3)** Il 18 giugno 2007 la Comunità europea e il governo dell'Ucraina hanno concluso un accordo di questo tipo sul commercio di determinati prodotti di acciaio [^2] , di seguito denominato «l'accordo».

**(4)** Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 752/2007 relativo alla gestione di determinate restrizioni all'importazione di alcuni prodotti di acciaio dall'Ucraina [^3] per dare attuazione all'accordo.

**(5)** Secondo quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, qualora l'Ucraina avesse aderito all'Organizzazione mondiale del commercio prima della scadenza dell'accordo, quest'ultimo sarebbe stato risolto e i limiti quantitativi sarebbero stati aboliti a decorrere dalla data di adesione.

**(6)** Il 16 maggio 2008 l'Ucraina è diventata membro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

**(7)** In tale data il regolamento di attuazione dell'accordo è rimasto privo di fondamento.

**(8)** Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 752/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 752/2007 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_049_R_TOC) .

[^2] [GU L 178 del 6.7.2007, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_178_R_TOC) .

[^3] [GU L 178 del 6.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_178_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .