# REGOLAMENTO (CE) N. 480/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011 è stato adottato con il regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 [^2] .

**(2)** Conformemente all’articolo 9 dell’accordo, la Comunità europea e le Seicelle hanno istituito una commissione mista.

**(3)** A seguito di questa commissione mista sono state apportate modifiche al protocollo che fissa, per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2011, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca firmato il 23 settembre 2004 e adottato con il regolamento (CE) n. 115/2006.

**(4)** È nell’interesse della Comunità approvare tali modifiche del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alle modifiche del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2005-17 gennaio 2011.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è allegato al presente protocollo [^3] .

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo e decise dal regolamento (CE) n. 115/2006 del Consiglio, non sono modificate e sono confermate secondo il seguente criterio di ripartizione:

| Categorie di pesca | Stato membro | Possibilità di pesca |
| --- | --- | --- |
| Tonniere con reti a circuizione | Francia | 17 unità |
| Spagna | 22 unità |  |
| Italia | 1 unità |  |
| Pescherecci con palangari di superficie | Spagna | 2 unità |
| Francia | 5 unità |  |
| Portogallo | 5 unità |  |

Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^4] .

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU C 286 E del 23.11.2006, pag. 481](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2006_286_E_TOC) .

[^2] [GU L 21 del 25.1.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_021_R_TOC) .

[^3] [GU L 48 del 22.2.2008, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_048_R_TOC) .

[^4] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .