# REGOLAMENTO (CE) N. 498/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1580/2007 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 [^1] , in particolare l'articolo 35, paragrafo 4, e l'articolo 42,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti del Consiglio (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli [^2] , prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nel suo allegato XVII. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^3] .

**(2)** Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura [^4] concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2005, il 2006 e il 2007, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche (comprese le pesche noci), le pere e le uve da tavola.

**(3)** Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1580/2007.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1580/2007 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 273 del 17.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_273_R_TOC) .

[^2] [GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_350_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352 ( [GU L 109 del 19.4.2008, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_109_R_TOC) ).

[^3] [GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ( [GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_062_R_TOC) ).

[^4] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

«ALLEGATO XVII DAZI ADDIZIONALI ALL’IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO II, SEZIONE 2 Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d’ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livello limite (tonnellate) 78.0015 0702 00 00 Pomodori Dal 1 o ottobre al 31 maggio 638 044 78.0020 Dal 1 o giugno al 30 settembre 181 614 78.0065 0707 00 05 Cetrioli Dal 1 o maggio al 31 ottobre 70 873 78.0075 Dal 1 o novembre al 30 aprile 46 491 78.0085 0709 90 80 Carciofi Dal 1 o novembre al 30 giugno 19 799 78.0100 0709 90 70 Zucchine Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 117 360 78.0110 0805 10 20 Arance Dal 1 o dicembre al 31 maggio 454 253 78.0120 0805 20 10 Clementine Dal 1 o novembre alla fine di febbraio 606 155 78.0130 0805 20 30 0805 20 50 0805 20 70 0805 20 90 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi Dal 1 o novembre alla fine di febbraio 104 626 78.0155 0805 50 10 Limoni Dal 1 o o giugno al 31 dicembre 335 545 78.0160 Dal 1 o gennaio al 31 maggio 64 453 78.0170 0806 10 10 Uve da tavola Dal 21 luglio al 20 novembre 89 754 78.0175 0808 10 80 Mele Dal 1 o gennaio al 31 agosto 886 383 78.0180 Dal 1 o settembre al 31 dicembre 81 237 78.0220 0808 20 50 Pere Dal 1 o gennaio al 30 aprile 257 029 78.0235 Dal 1 o luglio al 31 dicembre 37 083 78.0250 0809 10 00 Albicocche Dal 1 o giugno al 31 luglio 4 199 78.0265 0809 20 95 Ciliege, diverse dalle ciliege acide Dal 21 maggio al 10 agosto 151 059 78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci Dall'11 giugno al 30 settembre 39 144 78.0280 0809 40 05 Prugne Dall'11 giugno al 30 settembre 7 658 »

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 352 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 ().
[^4]: .