# REGOLAMENTO (CE) N. 556/2008 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 [^1] . È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine, a decorrere dal 1 o luglio 2008 occorre aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio nullo per quantitativi adeguati ed evitare di perturbare i mercati di tali prodotti.

**(2)** I volumi di cinque contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria. Di conseguenza, è necessario aumentare tali volumi contingentali.

**(3)** È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2505/96.

**(4)** Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista nel punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

**(5)** Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1 o luglio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è modificato come segue:

1) sono inseriti i contingenti tariffari per i prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento;

2) le righe per i contingenti tariffari con numero d’ordine 09.2975, 09.2603, 09.2935, 09.2814 e 09.2620 sono sostituite dalle righe di cui all’allegato II del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* D. RUPEL

[^1] [GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_345_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2007 ( [GU L 349 del 31.12.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_349_R_TOC) ).

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 1:

| Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.2767 | ex 2910 90 00 | 80 | Ossido di allile e glicidile | 1.7.-31.12.2008 | 750 tonnellate | 0 % |
| 09.2769 | ex 2917 13 90 | 10 | Sebacato di dimetile | 1.7.-31.12.2008 | 650 tonnellate | 0 % |
| 09.2977 | 2926 10 00 |  | Acrilonitrile | 1.7.-31.12.2008 | 35 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2763 | ex 8501 40 80 | 30 | Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri [^1] | 1.7.-31.12.2008 | 1 150 000 unità | 0 % |
| 09.2775 | ex 8504 40 81 | 20 | Convertitore AC/DC destinato alla fabbricazione di apparecchiature di ricezione televisiva LCD [^1] | 1.7.-31.12.2008 | 200 000 unità | 0 % |
| 09.2771 | ex 8504 40 84 | 30 | Invertitore su una piastra di circuito stampato non integrato nell’unità di alimentazione, per alimentare lampade fluorescenti a elettrodo esterno (EEFL) o lampade fluorescenti a catodo freddo (CCFL) in un’unità di retroilluminazione che fornisce una tensione non superiore a 1,33 kV, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di moduli LCD [^1] | 1.7.-31.12.2008 | 800 000 unità | 0 % |

[^1] La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) )].

Contingenti tariffari di cui all’articolo 1, punto 2:

| Numero d’ordine | Codice NC | TARIC | Designazione delle merci | Periodo contingentale | Volume contingentale | Dazio contingentale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.2975 | ex 2918 30 00 | 10 | Dianidride benzofenon-3,3’:4,4’-tetracarbossilica | 1.1.-31.12. | 1 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2603 | ex 2930 90 85 | 79 | Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile) | 1.1.-31.12. | 9 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2935 | 3806 10 10 |  | Colofonie ed acidi resinici di gemma | 1.1.-31.12. | 280 000 tonnellate | 0 % |
| 09.2814 | ex 3815 90 90 | 76 | Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno | 1.1.-31.12. | 1 600 tonnellate | 0 % |
| 09.2620 | ex 8526 91 20 | 20 | Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione | 1.1.-31.12. | 2 000 000 unità | 0 % |

[^1]: La registrazione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni fissate nelle pertinenti disposizioni comunitarie [articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ()].