# REGOLAMENTO (CE) N. 565/2008 DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 1881/2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda la definizione del tenore massimo di diossine e PCB nel fegato di pesce

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari [^1] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione [^2] definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari.

**(2)** È opportuno fissare tenori massimi a un livello rigoroso, che è possibile ottenere attraverso buone pratiche, tenendo altresì conto dei rischi associati al consumo degli alimenti.

**(3)** Dal 2006 si sono registrati tenori molto elevati di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce in scatola, segnalati attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF). Per il fegato di pesce e i suoi prodotti derivati non sono stati definiti tenori massimi. Al fine di tutelare la salute pubblica le competenti autorità hanno vietato l'immissione in commercio di tali prodotti, considerati a rischio.

**(4)** È opportuno stabilire un tenore massimo comunitario per la somma di diossine e PCB diossina-simili nel fegato di pesce e nei suoi prodotti derivati, in modo da tutelare la salute pubblica e garantire un approccio uniforme nel mercato interno.

**(5)** Tenendo conto del processo d'inscatolamento specifico per il fegato di pesce, è auspicabile che il tenore massimo stabilito per il fegato di pesce fresco si applichi anche al fegato di pesce trasformato.

**(6)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Nella parte 5 (Diossine e PCB) dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è aggiunto il punto seguente: Tenori massimi Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) «5.11 Fegato di pesce e suoi prodotti derivati, esclusi gli oli di organismi marini di cui al punto 5.10 — 25,0 pg/g peso fresco ( 32 ) [^38]

**2.** La nota 34 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è sostituita dal testo seguente: «( 34 ) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alle definizioni di cui alle categorie a), b), c), e) ed f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000, escluso il fegato di pesce di cui al punto 5.11.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_037_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

[^2] [GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_364_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 ( [GU L 255 del 29.9.2007, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_255_R_TOC) ).

[^38] Per il fegato di pesce il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola.»

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1126/2007 ().
[^38]: Per il fegato di pesce il tenore massimo si applica all'intero contenuto commestibile della scatola.»