# REGOLAMENTO (CE) N. 569/2008 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2008

che modifica il regolamento n. 11 riguardante l’abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell’articolo 79, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 75, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento n. 11 [^2] contiene le norme comunitarie che, secondo l’articolo 75 del trattato, devono essere adottate per abolire alcune forme di discriminazione nel traffico interno della Comunità. Per ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese, tale regolamento dovrebbe essere semplificato eliminando le prescrizioni obsolete e superflue, in particolare l’obbligo di conservare su documento cartaceo certe informazioni che, grazie al progresso tecnico, sono ora disponibili nei sistemi contabili dei vettori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento n. 11 è modificato come segue:

1) l’articolo 5 è soppresso;

| 2) | a): nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi; | a) | nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi; | b) | nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa; | c) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti.» |
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| a) | nel paragrafo 1 il quinto e il sesto trattino sono soppressi; |  |  |  |  |  |  |
| b) | nel paragrafo 2 la terza frase è soppressa; |  |  |  |  |  |  |
| c) | il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<br>«3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti.» |  |  |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 2008. *Per il Consiglio* *Il presidente* A. VIZJAK

[^1] [GU C 175 del 27.7.2007, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2007_175_R_TOC) .

[^2] [GU 52 del 16.8.1960, pag. 1121/60](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1960_052_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 ( [GU L 335 del 22.12.1984, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_335_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3626/84 ().