# REGOLAMENTO (CE) N. 572/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 per quanto riguarda l'importo della tassa annua e delle tasse relative all'esame tecnico, da pagare all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, e le modalità di pagamento

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [^1] , in particolare l'articolo 113,

sentito il consiglio d’amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione del 31 maggio 1995 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali [^2] , fissa le tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio») nonché il relativo importo.

**(2)** La riserva finanziaria dell’Ufficio aveva raggiunto un importo superiore a quello necessario per garantire la continuità del suo funzionamento. Per tale motivo la tassa annua e le tasse relative all'esame tecnico erano state ridotte. La riserva finanziaria dell'Ufficio è ora diminuita raggiungendo un livello adeguato e le entrate devono quindi nuovamente aumentare per raggiungere un livello sufficiente a garantire il pareggio del bilancio dell'Ufficio. A tal fine la tassa annua e le tasse relative all'esame tecnico vanno aumentate.

**(3)** Per quanto riguarda le nuove specie, l'esperienza ottenuta con i gruppi di tasse per l'esame tecnico delle piante ornamentali ha dimostrato la necessità di modificarne alcuni.

**(4)** Per agevolare il pagamento delle tasse e delle soprattasse va consentito l'utilizzo di carte di pagamento, nel rispetto di determinate condizioni ed entro certi limiti che vanno stabiliti dal Presidente dell'Ufficio.

**(5)** Allo stesso tempo i termini «ecu» e «ECU» vanno sostituiti rispettivamente con i termini «euro» e «EUR» in tutto il regolamento (CE) n. 1238/95.

**(6)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

**(7)** I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

1) all'articolo 1, paragrafo 2, la parola «ecu» è sostituita da «euro»;

| 2) | «a): consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro e intestati all'Ufficio; | «a) | consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro e intestati all'Ufficio; | b) | bonifico in euro su conto corrente postale intestato all'Ufficio; | c) | pagamento sui conti aperti in euro presso l'Ufficio; oppure | d) | pagamento tramite carta di pagamento.»; |
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| «a) | consegna o invio di assegni bancari pagabili in euro e intestati all'Ufficio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | bonifico in euro su conto corrente postale intestato all'Ufficio; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | pagamento sui conti aperti in euro presso l'Ufficio; oppure |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | pagamento tramite carta di pagamento.»; |  |  |  |  |  |  |  |  |

3) all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), c) e d), all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 3 e all'articolo 14, paragrafi 2 e 4, «ECU» va sostituito da «EUR»;

4) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per varietà vegetali, di seguito “il titolare”, una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale); l'importo è fissato a 300 EUR per il 2009 e per gli anni successivi.»;

5) l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito dal testo figurante in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2009.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_227_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2008 ( [GU L 8 dell'11.1.2008, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_008_R_TOC) ).

[^2] [GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_121_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2005 ( [GU L 328 del 15.12.2005, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_328_R_TOC) ).

L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8 La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella: (in EUR) Gruppo di spesa Tassa Gruppo agricolo 1 Colture regolari 1 200 2 Colture propagate per via vegetativa 1 700 3 Colture oleaginose 1 340 4 Graminacee 1 970 5 Barbabietole 1 300 6 Piante tessili 1 160 7 Colture soggette a disposizioni speciali in materia di prove di campo 1 340 8 Altre colture agricole 1 340 Gruppo ornamentale 9 Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione 1 700 9A Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione e condizioni fitosanitarie speciali 2 140 10 Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione 1 610 11 Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione 1 430 12 Specie aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione 1 300 13 Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione 1 430 13A Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, lunga coltivazione con fase di ulteriore moltiplicazione 2 140 14 Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra, breve coltivazione 1 160 15 Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, lunga coltivazione 1 250 16 Specie prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto, breve coltivazione 1 340 17A Specie riprodotte da sementi, prove di campo all'aperto 1 450 18A Specie riprodotte da sementi, prove di campo in serra 2 000 17, 18 e 19 Soppressi Gruppo degli ortaggi 20 Specie riprodotte da sementi, prove di campo all'aperto 1 430 21 Specie riprodotte da sementi, prove di campo in serra 1 790 22 Specie riprodotte per via vegetativa, prove di campo all'aperto 1 970 23 Specie riprodotte per via vegetativa, prove di campo in serra 1 610 Gruppo della frutta 24 Alberi 1 790 24A Specie arboree aventi un'ampia raccolta di riferimento vivente 2 500 25 Arbusti 1 790 26 Piante di vite 1 790 27 Piante rampicanti 1 970 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 15/2008 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2039/2005 ().