# REGOLAMENTO (CE) N. 581/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 2008

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [^3] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [^4] , ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

**(2)** Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

**(3)** È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( [GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ). Il regolamento (CEE) n. 2771/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 ( [GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_119_R_TOC) ). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^3] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ( [GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_305_R_TOC) ).

[^4] [GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_145_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2008 ( [GU L 134 del 23.5.2008, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_134_R_TOC) ).

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine [^1] 0207 12 10 Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate 110,0 0 01 110,8 0 02 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 120,7 0 01 110,8 2 02 125,4 0 04 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 212,9 26 01 250,7 15 02 313,2 0 03 0207 14 50 Petti di pollo, congelati 314,5 0 01 281,0 0 02 0207 14 60 Cosce di pollo, congelate 100,2 13 01 0207 25 10 Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate 175,0 0 01 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 315,6 0 01 404,3 0 03 0408 91 80 Uova sgusciate essiccate 466,3 0 02 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 208,4 24 01

[^1] Origine delle importazioni:

| 01 | Brasile |
| --- | --- |
| 02 | Argentina |
| 03 | Cile |
| 04 | Thailandia.» |

[^1]: Origine delle importazioni:
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (). Il regolamento (CEE) n. 2777/75 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o luglio 2008.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 448/2008 ().