# REGOLAMENTO (CE) N. 602/2008 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2008

relativo all'attribuzione di diritti di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 431/2008 per le carni bovine congelate

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91 [^3] , ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

**(2)** Le domande di diritti di importazione presentate per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2009 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere all'attribuzione dei diritti di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Alle domande di diritti di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4003, presentate per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2009 a norma del regolamento (CE) n. 431/2008, è applicato un coefficiente di attribuzione del 20,564162 %.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 giugno 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 ( [GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_307_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o luglio 2008.

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 130 del 20.5.2007, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_130_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (). Il regolamento (CE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 () a partire dal 1o luglio 2008.
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: .