# REGOLAMENTO (CE) N. 639/2008 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1043/2005 recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Le recenti riduzioni dei tassi di restituzione all'esportazione, dovute agli effetti combinati della riforma della politica agricola comune e dell'evoluzione dei prezzi dei prodotti agricoli di base sul mercato mondiale, hanno causato una riduzione delle domande di titoli di restituzione e di conseguenza hanno alleggerito la pressione sul bilancio comunitario per le restituzioni all'esportazione di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato. In queste circostanze in cui la Comunità non rischia di venire meno ai suoi impegni internazionali, è opportuno semplificare il sistema di versamento delle restituzioni all'esportazione per alcuni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, riducendo in tal modo l'onere amministrativo per gli operatori che esportano questi prodotti.

**(2)** A norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione [^2] , i diritti derivanti dai titoli di restituzione possono essere trasferiti a determinate condizioni. Al fine di garantire la coerenza del trattamento dei titoli, la procedura di trasferimento va, se possibile, allineata alle disposizioni relative al trasferimento dei diritti derivanti dai titoli stabilite nel regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [^3] .

**(3)** L'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 fissa il periodo entro il quale l'autorità di pagamento deve annotare sul titolo di restituzione gli importi richiesti delle restituzioni all'esportazione. Tuttavia, visto il tempo richiesto per esaminare la documentazione relativa alle restituzioni alle esportazioni differenziate per destinazione, tale periodo può non essere sufficiente e va quindi esteso.

**(4)** L'articolo 38 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 stabilisce le condizioni per la notifica delle domande presentate alla Commissione dagli Stati membri e per il successivo rilascio dei titoli di restituzione. Dato che sono stati introdotti sistemi più efficienti di dichiarazione e di comunicazione, occorre adeguare i termini pertinenti.

**(5)** L'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1043/2005 prevede un sistema di emissione in serie dei titoli di restituzione. Il periodo di validità applicabile a tali titoli è fissato nell'articolo 39 di detto regolamento. Al fine di facilitare il funzionamento del sistema dei titoli di restituzione, è opportuno estendere il periodo di validità dei titoli rilasciati nella prima serie e dei titoli richiesti a norma dell'articolo 38 *bis* .

**(6)** L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005 stabilisce che, perché si possa beneficiare di una riduzione della cauzione da incamerare, i titoli e gli estratti di titoli non utilizzati devono essere restituiti all'autorità emittente non oltre il 30 giugno dell'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati. L'introduzione di sistemi di dichiarazione più efficienti consente l'estensione di tale termine.

**(7)** L'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1043/2005 stabilisce le condizioni specifiche alle quali i piccoli esportatori possono ottenere restituzioni all'esportazione. Per motivi di semplificazione, essi devono avere il diritto di utilizzare i titoli di restituzione senza perdere la qualifica di piccoli esportatori. Inoltre, va aumentata la soglia di versamento.

**(8)** Per permettere l'applicazione tempestiva delle misure previste dal presente regolamento, è opportuno che esso entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

**(9)** Il regolamento (CE) n. 1043/2005 va pertanto modificato di conseguenza.

**(10)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1043/2005 è modificato come segue:

1) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 1. Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili. I diritti derivanti dai titoli possono essere ceduti dal titolare durante il periodo di validità di questi ultimi, purché il trasferimento abbia luogo a favore di un solo cessionario per ciascun titolo o estratto. Il trasferimento riguarda gli importi non ancora imputabili al titolo o all'estratto. 2. Il cessionario non può trasferire a sua volta i diritti, ma può retrocederli al titolare. La retrocessione verte sul quantitativo non ancora imputato sul titolo o sull'estratto. In tal caso l'autorità emittente inserisce nella casella 6 del titolo una delle diciture di cui all'allegato VIII.»;

2) nell'articolo 32, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'autorità di pagamento annota tale importo sul titolo di restituzione entro sei mesi dal ricevimento della domanda specifica.»;

3) nell'articolo 38 *bis* , il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le domande presentate nel corso di ciascuna settimana sono notificate dagli Stati membri alla Commissione il lunedì successivo. I titoli corrispondenti possono essere rilasciati dal mercoledì successivo alla notifica, a meno che la Commissione non disponga altrimenti.»;

4) nell'articolo 39, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatti salvi il secondo e terzo comma, i titoli di restituzione sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui è stata fatta la relativa domanda oppure, se l'esercizio finanziario si conclude prima che siano trascorsi i cinque mesi suddetti, fino all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario. I titoli di restituzione per cui è stata fatta una domanda in conformità dell'articolo 33, lettera a), o dell'articolo 38 *bis* entro il 7 novembre sono validi fino all'ultimo giorno del decimo mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda. I titoli di restituzione di cui all'articolo 40 sono validi fino all'ultimo giorno del quinto mese successivo al mese in cui ne è stata fatta domanda. I tassi di restituzione fissati anticipatamente in conformità dell'articolo 29 rimangono validi fino all'ultimo giorno del periodo di validità del titolo.»;

5) nell'articolo 45, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il paragrafo 1 si applica soltanto ai titoli ed agli estratti di titoli restituiti all'autorità emittente durante l'esercizio finanziario per il quale i titoli sono stati rilasciati, purché la restituzione abbia luogo non oltre il 31 agosto di tale esercizio finanziario.»;

6) nell'articolo 47, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente: «2. L'articolo 46 si applica alle esportazioni per le quali le domande, compresa la domanda relativa all'esportazione considerata, presentate dall'operatore durante l'anno finanziario a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, non possono dare origine a pagamenti superiori a 100 000 EUR.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2008. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_318_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ( [GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_298_R_TOC) ).

[^2] [GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 ( [GU L 75 del 18.3.2008, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_075_R_TOC) ).

[^3] [GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_114_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 246/2008 ().
[^3]: .