# REGOLAMENTO (CE) N. 646/2008 DEL CONSIGLIO

dell’8 luglio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2006/276/PESC, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC [^1] ,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia [^2] ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC.

**(2)** È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le procedure per la gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare dovrebbero essere ripubblicati integralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:

1) è inserito il seguente articolo: «Articolo 2 bis Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

| 2) | l’articolo 3 è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 3<br>1. Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:<br>a)<br>necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;<br>b)<br>destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;<br>c)<br>destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o<br>d)<br>necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.<br>2. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»; | a) | necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; | b) | destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; | c) | destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o | d) | necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |
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| a) | necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3) | l’articolo 5 è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 5<br>1. Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:<br>a)<br>forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e<br>b)<br>collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.<br>2. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»; | a) | forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e | b) | collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |
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| a) | forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e |  |  |  |  |
| b) | collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni. |  |  |  |  |

| 4) | l’articolo 8 è sostituito dal seguente:<br>«Articolo 8<br>1. La Commissione è autorizzata a:<br>a)<br>modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in merito all’allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC; e a<br>b)<br>modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.<br>2. È pubblicato un avviso sulle procedure per la presentazione delle informazioni relative all’allegato I.»; | a) | modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in merito all’allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC; e a | b) | modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. |
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| a) | modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in merito all’allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC; e a |  |  |  |  |
| b) | modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri. |  |  |  |  |

5) è inserito il seguente articolo: «Articolo 9 bis 1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II. 2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica.»;

6) l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008. *Per il Consiglio* *La presidente* C. LAGARDE

[^1] [GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_101_R_TOC) . Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/288/PESC ( [GU L 95 dell’8.4.2008, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_095_R_TOC) ).

[^2] [GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_134_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

«ALLEGATO II Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea BELGIO http://www.diplomatie.be/eusanctions BULGARIA http://www.mfa.government.bg REPUBBLICA CECA http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce DANIMARCA http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ GERMANIA http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html ESTONIA http://www.vm.ee/est/kat\_622/ IRLANDA http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519 GRECIA http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/ SPAGNA www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales FRANCIA http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ ITALIA http://www.esteri.it/UE/deroghe.html CIPRO http://www.mfa.gov.cy/sanctions LETTONIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 LITUANIA http://www.urm.lt LUSSEMBURGO http://www.mae.lu/sanctions UNGHERIA http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi\_szankciok/ MALTA http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions\_monitoring.asp PAESI BASSI http://www.minbuza.nl/sancties AUSTRIA http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f\_id=12750&LNG=en&version= POLONIA http://www.msz.gov.pl PORTOGALLO http://www.min-nestrangeiros.pt ROMANIA http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3 SLOVENIA http://www.mzz.gov.si/si/zunanja\_politika/mednarodna\_varnost/omejevalni\_ukrepi/ SLOVACCHIA http://www.foreign.gov.sk FINLANDIA http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet SVEZIA http://www.ud.se/sanktioner REGNO UNITO http://www.fco.gov.uk/en/business-trade/export-controls-sanctions/ Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea: Commissione europea DG Relazioni esterne Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune Unità A2. Risposta alle crisi e costruzione della pace CHAR 12/106 B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio) e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel. (32 2) 295 55 85 Fax (32 2) 299 08 73»

[^1]: . Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/288/PESC ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().