# REGOLAMENTO (CE) N. 681/2008 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2008

concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o settembre-30 novembre 2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione [^3] reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.

**(2)** I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina.

**(3)** Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di luglio 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 luglio 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) .

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_090_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 ( [GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_150_R_TOC) ).

| Altri paesi terzi |  |  |
| --- | --- | --- |
| —: Importatori tradizionali | 09.4106 | 100 % |
| —: Nuovi importatori | 09.4102 | 56,872241 % |
| «X»: : — per questa origine non sono previsti contingenti per il sottoperiodo in questione. |  |  |

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 514/2008 ().