# REGOLAMENTO (CE) N. 701/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2008

recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone I e II delle acque norvegesi per le navi battenti bandiera polacca

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^3] , fissa i contingenti per il 2008.

**(2)** In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

**(3)** È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Divieti

La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2008. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 ( [GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_409_R_TOC) ; rettifica nella [GU L 36 del 8.2.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_036_R_TOC) ).

[^3] [GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_019_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 ( [GU L 178 del 5.7.2008, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_178_R_TOC) ).

| N. | 21/T&Q |
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| Stato membro | POL |
| Stock | COD/1N2AB. |
| Specie | Merluzzo bianco ( *Gadus morhua* ) |
| Zona | Zone I e II delle acque norvegesi |
| Data | 12.6.2008 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1967/2006 (; rettifica nella ).
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 641/2008 ().