# REGOLAMENTO (CE) N. 731/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

recante deroga al regolamento (CE) n. 1249/96 per quanto riguarda la cauzione aggiuntiva esigibile per le importazioni di frumento tenero di qualità alta

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali [^2] , prevede, per le importazioni di frumento tenero di qualità alta, la costituzione di una cauzione specifica aggiuntiva alle cauzioni previste dal regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso [^3] . Detta cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t è giustificata dalle differenze tra i dazi doganali all’importazione vigenti per le varie categorie di frumento tenero, a seconda che si tratti di frumento di qualità alta o di frumento di qualità media e bassa.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione [^4] ha temporaneamente sospeso i dazi doganali all’importazione di taluni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009, che termina il 30 giugno 2009, prevedendo tuttavia la possibilità di reintrodurre i dazi suddetti prima di tale data ove ciò sia giustificato dalle condizioni di mercato.

**(3)** A causa della sospensione temporanea dei dazi doganali, che si applica alle importazioni effettuate sulla scorta dei titoli di importazione rilasciati a decorrere dal 1 o luglio 2008 a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 608/2008, sono venute temporaneamente a mancare le particolari circostanze che giustificano l’istituzione di un sistema di cauzioni specifiche aggiuntive a quelle inerenti al titolo di importazione. In considerazione delle nuove condizioni applicabili all’importazione di frumento tenero dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 608/2008, la cauzione aggiuntiva di 95 EUR/t prevista dall’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1249/96 non ha più ragione d’essere fino a quando non saranno ripristinati i dazi doganali all’importazione.

**(4)** Occorre pertanto derogare al regolamento (CE) n. 1249/96 e, per evitare che gli operatori siano tenuti a costituire la cauzione aggiuntiva, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data fissata per la sospensione dei dazi doganali, cioè dal 1 o luglio 2008.

**(5)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1249/96, la cauzione aggiuntiva contemplata da detta disposizione non è richiesta durante il periodo di sospensione dei dazi doganali all’importazione di frumento tenero istituito dal regolamento (CE) n. 608/2008.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^2] [GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_161_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_189_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 ( [GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_150_R_TOC) ).

[^4] [GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_166_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 ().
[^4]: .