# REGOLAMENTO (CE) N. 741/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

relativo al rilascio di titoli di importazione per le domande presentate per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2009 nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 996/97 di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione [^2] , in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 996/97 della Commissione, del 3 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione di pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 [^3] , ha aperto un contingente tariffario per l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine.

**(2)** Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2009 superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi per i quali sono state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Alle domande di titoli di importazione nell'ambito del contingente recante il numero d'ordine 09.4020, presentate per il periodo dal 1 o luglio 2008 al 30 giugno 2009 a norma del regolamento (CE) n. 996/97, è applicato un coefficiente di attribuzione dell'1,694843 %.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 30 luglio 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^2] [GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_238_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ( [GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_078_R_TOC) ).

[^3] [GU L 144 del 4.6.1997, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1997_144_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2007 ( [GU L 213 del 15.8.2007, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_213_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2007 ().