# REGOLAMENTO (CE) N. 758/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 711/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 711/2008 della Commissione [^2] ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 25 luglio 2008 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(2)** Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 711/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 711/2008 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o agosto 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( [GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o ottobre 2008.

[^2] [GU L 197 del 25.7.2008, pag. 30](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_197_R_TOC) .

Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 1 o agosto 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1701 11 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 16,82 [^1] |
| 1701 11 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 16,82 [^1] |
| 1701 12 90 9100 | S00 | EUR/100 kg | 16,82 [^1] |
| 1701 12 90 9910 | S00 | EUR/100 kg | 16,82 [^1] |
| 1701 91 00 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 |
| 1701 99 10 9100 | S00 | EUR/100 kg | 18,29 |
| 1701 99 10 9910 | S00 | EUR/100 kg | 18,29 |
| 1701 99 10 9950 | S00 | EUR/100 kg | 18,29 |
| 1701 99 90 9100 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 |
| S00: — — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. — a) — paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; — b) — territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; — c) — territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.<br>a): paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;<br>b): territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;<br>c): territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. |  |  |  |

Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

[^1] Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.

[^1]: Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.
[^2]: .