# REGOLAMENTO (CE) N. 759/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 712/2008 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 712/2008 della Commissione [^2] ha fissato le restituzioni all’esportazione applicabili a decorrere dal 25 luglio 2008 per i prodotti elencati all’articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.

**(2)** Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all’esportazione attualmente applicabili.

**(3)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 712/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato del regolamento (CE) n. 712/2008 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore 1 o agosto 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_058_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione ( [GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_283_R_TOC) ). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ( [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) ) a partire dal 1 o ottobre 2008.

[^2] [GU L 197 del 25.7.2008, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_197_R_TOC) .

Restituzioni all’esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere del 1 o agosto 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Importo della restituzione |
| --- | --- | --- | --- |
| 1702 40 10 9100 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 18,29 |
| 1702 60 10 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 18,29 |
| 1702 60 95 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 |
| 1702 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 18,29 |
| 1702 90 71 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 |
| 1702 90 95 9100 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 |
| 1702 90 95 9900 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 [^1] |
| 2106 90 30 9000 | S00 | EUR/100 kg sostanza secca | 18,29 |
| 2106 90 59 9000 | S00 | EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto | 0,1829 |
| S00: — — tutte le destinazioni ad eccezione delle seguenti: a) paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; b) territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; c) territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. — a) — paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia; — b) — territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo; — c) — territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra.<br>a): paesi terzi: Andorra, Liechtenstein, Santa Sede (Stato della Città del Vaticano), Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia , Montenegro, Albania e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia;<br>b): territori degli Stati membri dell’UE che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Isole Færøer, Groenlandia, Isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, comuni di Livigno e Campione d’Italia, e le zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;<br>c): territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero e che non fanno parte del territorio doganale della Comunità: Gibilterra. |  |  |  |

Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.

[^1] L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ( [GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_355_R_TOC) ).

[^1]: L’importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell’allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione ().
[^2]: .