# REGOLAMENTO (CE) N. 770/2008 DELLA COMMISSIONE

del 1 o agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 349/2005 che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie degli animali di cui alla decisione 90/424/CEE del Consiglio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [^1] , in particolare l’articolo 42, punto 8 *bis* ,

considerando quanto segue:

**(1)** La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [^2] stabilisce all’articolo 24 le modalità relative alla partecipazione finanziaria della Comunità a programmi di eradicazione di malattie degli animali.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione [^3] si applica ai contributi finanziari della Comunità destinati agli Stati membri per quanto riguarda le spese ammissibili relative a talune misure di eradicazione delle malattie degli animali.

**(3)** La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE [^4] fissa nuove misure di lotta contro tale malattia, anche nel caso di virus a bassa patogenicità.

**(4)** La decisione 90/424/CEE, modificata dalla decisione 2006/53/CE [^5] , prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per talune misure di eradicazione destinate a combattere l’influenza aviaria. L’articolo 3 *bis* della suddetta decisione subordina il contributo finanziario della Comunità per l’eradicazione dell’influenza aviaria alla condizione che le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE siano state applicate.

**(5)** Occorre pertanto aggiornare il testo del regolamento (CE) n. 349/2005 per tener conto di tale modifica.

**(6)** Il regolamento (CE) n. 349/2005 prevede che il contributo finanziario della Comunità sia versato sulla base di una domanda di rimborso accompagnata da una relazione finanziaria che comprenda la parte «indennizzo adeguato» e la parte «costi operativi». Come già avviene per la presentazione della parte «indennizzo adeguato», è necessario unire la presentazione della parte «costi operativi» della suddetta relazione finanziaria alla notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.

**(7)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 349/2005.

**(8)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 349/2005 è modificato come segue:

| 1) | all’articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<br>«1. Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie, e nelle situazioni contemplate:<br>a)<br>dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 *bis* , paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi;<br>b)<br>dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»; | a) | dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 *bis* , paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi; | b) | dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | dall’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3 *bis* , paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi; |  |  |  |  |
| b) | dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione.»; |  |  |  |  |

| 2) | «d): “spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;» | «d) | “spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;» |
| --- | --- | --- | --- |
| «d) | “spese necessarie”: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, all’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, secondo trattino, all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e all’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento;» |  |  |

| 3) | «a): l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE; | «a) | l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE; | b) | le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e di prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, dell’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, secondo trattino, dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE;» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «a) | l’indennizzo rapido e adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, dell’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, primo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE; |  |  |  |  |
| b) | le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e di prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, dell’articolo 3 *bis* , paragrafo 3, secondo trattino, dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della decisione 90/424/CEE;» |  |  |  |  |

4) all’articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La parte “costi operativi” della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informativo a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1 o agosto 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_209_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 ( [GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_148_R_TOC) ).

[^2] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) ).

[^3] [GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_055_R_TOC)

[^4] [GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_010_R_TOC) .

[^5] [GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_029_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/2008 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ().
[^4]: .
[^5]: .