# REGOLAMENTO (CE) N. 775/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2008

che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terza frase,

considerando quanto segue:

**(1)** Le condizioni di autorizzazione della cantaxantina come additivo nell'alimentazione di talune categorie di animali sono stabilite dalla direttiva 2003/7/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, che modifica le condizioni di autorizzazione della cantaxantina nei mangimi in conformità alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio [^2] . La direttiva 2003/7/CE ha sostituito per talune categorie di animali le condizioni di autorizzazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione [^3] . Detto additivo è stato di conseguenza iscritto nel registro comunitario degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(2)** Su richiesta della Commissione, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato il 14 giugno 2007 un parere sui limiti massimi di residui (LMR) di cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali [^4] . Per rispettare la dose quotidiana ammissibile di cantaxantina, l'Autorità ha proposto di fissare per questa sostanza LMR corrispondenti ai valori indicati nel parere.

**(3)** Occorre di conseguenza stabilire LMR per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni esistenti di autorizzazione di questo additivo.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la cantaxantina, in aggiunta alle condizioni di autorizzazione previste dalla direttiva 2003/7/CE, si applicano i limiti massimi di residui indicati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008. *Per la Commissione* Androulla VASSILIOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^2] [GU L 22 del 25.1.2003, pag. 28](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_022_R_TOC) .

[^3] [GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_289_R_TOC) .

[^4] Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi in merito ai limiti massimi di residui per la cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali che hanno consumato cantaxantina come additivo alimentare. *The EFSA Journal* (2007) 507, 1-19.

| Coloranti compresi i pigmenti |  |  |  |  |
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| 1.: Carotenoidi e xantofille |  |  |  |  |
| E161 g | Cantaxantina | C 40 H 52 O 2 | Pollame (escluse le galline ovaiole) | 15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido) |
| Galline ovaiole | 30 mg di cantaxantina/kg di tuorlo d'uovo (tessuto umido) |  |  |  |
| Salmoni | 10 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |  |  |  |
| Trote | 5 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |  |  |  |
|  | 3.1: Cantaxantina autorizzata dalla legislazione comunitaria come colorante per prodotti alimentari |  | Pollame (escluse le galline ovaiole) | 15 mg di cantaxantina/kg di fegato (tessuto umido) e 2,5 mg di cantaxantina/kg di pelle/grasso (tessuto umido) |
| Galline ovaiole | 30 mg di cantaxantina/kg di tuorlo d'uovo (tessuto umido) |  |  |  |
| Salmoni | 10 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |  |  |  |
| Trote | 5 mg di cantaxantina/kg di muscolo (tessuto umido) |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usate nei mangimi in merito ai limiti massimi di residui per la cantaxantina nei prodotti alimentari provenienti da animali che hanno consumato cantaxantina come additivo alimentare. The EFSA Journal (2007) 507, 1-19.