# REGOLAMENTO (CE) N. 778/2008 DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2008

recante fissazione dell'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati per la campagna di commercializzazione 2007/2008

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) [^1] , in particolare l'articolo 90, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati da versare alle imprese di trasformazione, limitatamente al quantitativo massimo garantito di cui all'articolo 89 dello stesso regolamento.

**(2)** In applicazione dell'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [^2] , gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi di foraggi essiccati per i quali è stato riconosciuto il diritto all'aiuto per la campagna di commercializzazione 2007/2008. Dalle suddette comunicazioni risulta che il quantitativo massimo garantito per i foraggi essiccati non è stato superato.

**(3)** L'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati ammonta quindi a 33 EUR/t, in conformità dell'articolo 88, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per la campagna di commercializzazione 2007/2008, l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati è fissato a 33 EUR/t.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2008. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^2] [GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_061_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2008 ( [GU L 73 del 15.3.2008, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_073_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 232/2008 ().