# REGOLAMENTO (CE) N. 779/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

recante divieto di pesca del pesce industriale nelle acque norvegesi della zona IV per le navi battenti bandiera svedese

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^2] , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^3] , fissa i contingenti per il 2008.

**(2)** In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

**(3)** È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

## **Articolo 2**

Divieti

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

## **Articolo 3**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008. *Per la Commissione* Fokion FOTIADIS *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_358_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ( [GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_192_R_TOC) ).

[^2] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 ( [GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_248_R_TOC) ).

[^3] [GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_019_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2008 ( [GU L 198 del 26.7.2008, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_198_R_TOC) ).

| N. | 14/T&Q |
| --- | --- |
| Stato membro | SWE |
| Stock | I/F/4AB-N. |
| Specie | Pesce industriale |
| Zona | Acque norvegesi della zona IV |
| Data | 30.5.2008 |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 718/2008 ().