# REGOLAMENTO (CE) N. 795/2008 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 2008

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni suine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli («regolamento unico OCM») [^1] , in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, ultimo comma, e l'articolo 170,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti contemplati nell'allegato I, parte XVII, del precitato regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni suine, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 169 e 170 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

**(3)** Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

**(4)** È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale [^2] . È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari [^3] e del regolamento (CE) n. 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano [^4] .

**(5)** Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

**2.** I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, e in particolare devono essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e soddisfare i requisiti in materia di bollo sanitario stabiliti nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2008. *Per la Commissione* Jean-Luc DEMARTY *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_299_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 ( [GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2008_149_R_TOC) ).

[^2] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) . Rettifica pubblicata nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 ( [GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2007_281_R_TOC) ).

[^3] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) . Rettifica pubblicata nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) .

[^4] [GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_139_R_TOC) . Rettifica pubblicata nella [GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_226_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 ( [GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2006_363_R_TOC) .

Restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina applicabili a partire dal 8 agosto 2008

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0210 11 31 9110 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 11 31 9910 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 19 81 9100 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 0210 19 81 9300 | A00 | EUR/100 kg | 54,20 |
| 1601 00 91 9120 | A00 | EUR/100 kg | 19,50 |
| 1601 00 99 9110 | A00 | EUR/100 kg | 15,20 |
| 1602 41 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 29,00 |
| 1602 41 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| 1602 42 10 9110 | A00 | EUR/100 kg | 22,80 |
| 1602 42 10 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| 1602 49 19 9130 | A00 | EUR/100 kg | 17,10 |
| *NB:* I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A », sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( [GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_366_R_TOC) ) modificato. |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 ().
[^2]: . Rettifica pubblicata nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 ().
[^3]: . Rettifica pubblicata nella .
[^4]: . Rettifica pubblicata nella . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (.